Legge Ordinaria n. 436 del 04/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 14 ottobre 1988 n. 242)
Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  programmi  relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei
sistemi  d'arma,  delle  opere,  dei  mezzi  e  dei beni direttamente
destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

    a)   con   legge,   se   richiedano   finanziamenti   di   natura
straordinaria;

    b)  con  decreto  del  Ministro della difesa, quando si tratti di
programmi   finanziati   attraverso   gli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio.  In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e
sempre  che  i  programmi  non  si  riferiscano al mantenimento delle
dotazioni  o  al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del
decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti
commissioni  parlamentari,  con  le modalita' e nelle forme stabilite
dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere
e'  di  trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza
che  le  commissioni  si  siano  pronunciate, si intende che esse non
reputano di dovere esprimere alcun parere.

  2.  I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti di
bilancio,  ma  destinati  al  completamento  di programmi pluriennali
finanziati  nei  precedenti  esercizi  con leggi speciali, quando non
richiedano  finanziamenti  integrativi,  sono sottoposti dal Ministro
della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione
del Ministero della difesa, in apposito allegato.

  3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1
ed  ai  piani  di  spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

  4.    L'attivita'    contrattuale   concernente   la   manutenzione
straordinaria  ed  il  reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei
mezzi  e  dei  beni  direttamente  destinati alla difesa nazionale si
espleta,  secondo  programmi  aventi  di  norma  durata  annuale,  in
relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato
di previsione

  della  spesa  del  Ministero della difesa. Il Ministro della difesa
riferisce  annualmente  alle  competenti commissioni parlamentari sui
predetti  programmi  e sull'attivita' contrattuale di cui al presente
comma.

  5.  Le  norme  procedurali  e  di  controllo  della  spesa  per gli
approvvigionamenti  di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988,
n.  79,  si  applicano  anche  agli esercizi finanziari successivi al
1988.  In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
della   difesa,   il   Governo   trasmette  al  Parlamento  relazioni
illustrative:

    a)  sulla  spesa  complessiva prevista per il personale militare,
con  indicazione  degli  oneri  riferiti  al  personale  in  servizio
permanente  ed  a  quello in ferma di leva o volontario, distinguendo
altresi'  i  dati  per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle
aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

    b)  sullo  stato  di  attuazione dei programmi di cui ai capitoli
4001,  4002,  4004,  4005,  4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della difesa per
l'esercizio  finanziario  1988  e  di  cui ai corrispondenti capitoli
degli  esercizi  finanziari  successivi.  Per  ciascun programma sono
indicati  l'esigenza  operativa,  l'oggetto,  la  quantita',  l'onere
globale,  lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e
sono  altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti
all'estero  ed  in  Italia  e  sulla  quota  di questi effettuata nel
Mezzogiorno.

    AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  della disposizione di legge, della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n. 79/1988 concerne il bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1988   e   bilancio
          pluriennale  per  il triennio 1988-1990. Il testo dell'art.
          14 e' il seguente:
             "Art. 14 (Stato di previsione del Ministero della difesa
          e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
          il  pagamento  delle  spese del Ministero della difesa, per
          l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso  stato
          di previsione (Tabella n. 12).
             2.  Il  numero  massimo  di  militari specializzati e di
          militari    aiuto-specialisti,    in    servizio     presso
          l'amministrazione  dell'Esercito,  della  Marina militare e
          dell'Aeronautica   militare,   e'   fissato,   per   l'anno
          finanziario 1988, come appresso:
               a) militari specializzati:
               1) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . .  n. 21.000
               2) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . .  "  11.500
               3) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . .  "  34.311
               b) militari aiuto-specialisti:
               1) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . .  n. 40.000
               2) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.500
               3) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . . . " 16.500
             3.   Il   numero   massimo  degli  ufficiali  piloti  di
          completamento     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica,   da   mantenere   in  servizio  a  norma
          dell'art. 15  della  legge  19  maggio  1986,  n.  224,  e'
          stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:
               a) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . . . . n.  70
               b) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  140
               c) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . . . . "  160
             4.  Il  numero massimo degli ufficiali di complemento da
          ammettere alla ferma di cui al  primo  comma  dell'art.  37
          della  legge  20  settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per
          l'anno finanziario 1988, come appresso:
               a) Esercito (compresi i carabinieri)  . . . . . n. 875
               b) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  120
               c) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . . . . "  210
             5.  La  forza  organica  dei  sergenti,  dei sottocapi e
          comuni del Corpo equipaggi  militari  marittimi,  in  ferma
          volontaria  o  in  rafferma,  e'  determinata,  per  l'anno
          finanziario 1988, a norma dell'art.  18,  terzo  capoverso,
          della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
               a) sergenti   . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
               b) sottocapi e comuni volontari   . . . . . . "  3.524
             6.  A  norma  dell'art. 27, ultimo comma, della legge 10
          giugno 1964,  n.  447,  la  forza  organica  dei  sergenti,
          graduati  e militari di truppa dell'Aeronautica militare in
          ferma o rafferma e' fissata, per l'anno  finanziario  1988,
          come appresso:
               a) sergenti   . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000
               b) graduati e militari di truppa  . . . . . . "  2.828
             7.   Il  contingente  degli  arruolati  volontari,  come
          carabinieri ausiliari,  per  la  sola  ferma  di  leva,  di
          giovani  appartenenti  alla  classe che viene chiamata alle
          armi e' stabilito, per l'anno  finanziario  1988,  a  norma
          dell'art.  3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721
          unita'.
             8.  La  forza  organica  dei  sergenti,  dei  graduati e
          militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria  e  in
          rafferma,  per l'anno finanziario 1988, e' fissata, a norma
          dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 giugno  1964,  n.
          447, come appresso:
               a) sergenti   . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
               b) graduati e militari di truppa  . . . . . . "  1.000
             9.  A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n.
          958, la forza dei militari e dei graduati  in  servizio  di
          leva,  ammessi  alla  commutazione  della  ferma di leva in
          ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata,
          per  l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalita'
          di cui agli articoli 34  e  35  della  legge  stessa,  come
          appresso:
               a) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . .  n. 25.778
               b) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   6.939
               c) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . .  "   4.338
             10.  Alle  spese  di  cui ai capitoli numeri 4001, 4004,
          4005,  4011,  4031,  4051,  4072  e  5031  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della  difesa si applicano, per
          l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel
          secondo  comma  dell'art.  36 e nel citato articolo 61- bis
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, sulla contabilita' generale
          dello Stato.
             11.  Alle  spese  di cui ai capitoli numeri 4011, 4072 e
          5031 dello stato di previsione del Ministero  della  difesa
          si  applicano  le  disposizioni contenute nell'art. 3 della
          legge 16 giugno 1977, n.  372.
             12.  Alle  spese  di  cui  al  cap.  4031 dello stato di
          previsione del  Ministero  della  difesa  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57,
          integrate da quella dell'ultimo  comma  dell'art.  3  della
          legge 16 giugno 1977, n. 372.
             13.  Alle  spese  di  cui  al  cap.  4051 dello stato di
          previsione del  Ministero  della  difesa  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  3 della legge 16 febbraio 1977, n.
          38,  integrate   dalla   disposizione   dell'ultimo   comma
          dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
             14.  Alle  spese  di  cui  al  cap.  4005 dello stato di
          previsione del  Ministero  della  difesa  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  23  della legge 18 agosto 1978, n.
          497,  integrate  dalla   disposizione   dell'ultimo   comma
          dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
             15.  I  comitati di cui all'art. 3 della legge 16 giugno
          1977, n.  372, all'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57,
          all'art.  3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'art.
          23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,  esercitano  i  loro
          poteri   anche   sulle   revisioni   dei   contratti   gia'
          autorizzati.
             16.  I  comitati  di  cui  al  precedente  comma 15 sono
          integrati con l'intervento dei direttori generali di  volta
          in volta interessati per materia.
             17.  Quando  gli  atti  investono  la competenza di piu'
          capitoli, e' sufficiente il parere del comitato  competente
          per  il  capitolo  che  su  tali atti ha maggiore influenza
          finanziaria.
             18.  Alle  spese per infrastrutture multinazionali NATO,
          sostenute a carico degli stanziamenti del cap.  4001  dello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  difesa,  si
          applicano  le  procedure  NATO  di  esecuzione  delle  gare
          internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere
          in ogni caso garantita la trasparenza  delle  procedure  di
          appalto,  di  assegnazione  e  di esecuzione dei lavori, ai
          sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
             19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti
          finanziari  ed  economici  delle  attivita'   relative   ai
          circoli,  alle  sale  di  convegno  e mense per ufficiali e
          sottufficiali, nonche' alle mense aziendali,  ai  soggiorni
          marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e
          sale cinematografiche  istituiti  presso  enti,  comandi  e
          unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato
          e  foresterie,  operanti  nell'ambito  dell'Amministrazione
          militare  sprovviste  di personalita' giuridica, si applica
          la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto  comma,
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art.
          33 della  legge  5  agosto  1978,  n.   468,  ancorche'  le
          gestioni  medesime risultino alimentate in tutto o in parte
          con fondi non statali.
             20.  I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i
          prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli  articoli
          20  e  44  del  testo  unico  approvato con regio decreto 2
          febbraio 1928,  n.  263,  ed  all'art.  7  della  legge  22
          dicembre  1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1988,
          quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2,  annessi  allo
          stato di previsione del Ministero della difesa.
             21.  La  composizione della razione viveri in natura, ai
          militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni
          di  vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari
          in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 settembre
          1950, n. 807, in conformita'  delle  tabelle  annesse  allo
          stato  di  previsione del Ministero della difesa per l'anno
          finanziario 1988 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e'
          autorizzato  a  disporre,  con  propri  decreti, nei limiti
          degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione
          di  mense  obbligatorie  di servizio presso comandi, enti o
          reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego
          ed ambientali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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