Legge Ordinaria n. 455 del 21/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 29 ottobre 1988 n. 255)
Depenalizzazione degli illeciti valutari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le
violazioni  previste  dal  decreto-legge  4  marzo   1976,   n.   31,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 aprile 1976, n. 159,
modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976,  n.  543,  convertito
dalla  legge  8 ottobre 1976, n. 689, nonche' con il decreto-legge 19
novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23  dicembre  1976,  n.
863,   e   dalle   successive  integrazioni  e  modificazioni  recate
dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e  da  ultimo
dalla  legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni
di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in  materia
valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo  40,  nonche'  i  commi  1  e  2
dell'articolo  43  del  testo unico stesso. Le violazioni stesse sono
punite  con  le  sanzioni  amministrative  previste   dalle   vigenti
disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
  2.  Per  i  fatti  costituenti  reato, commessi prima della data di
entrata in vigore della presente  legge,  si  applica  l'articolo  2,
secondo  comma,  del  codice  penale.  A  tali  fatti si applicano le
sanzioni amministrative previste dalle norme  valutarie  vigenti  per
gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
  3.  Per  i  procedimenti  penali  pendenti  alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'autorita'  giudiziaria,  se  non  deve
pronunciare  decreto  di archiviazione o sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai
fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  amministrative.  Dalla data
della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano  dei  cambi
decorrono  i  termini  di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, prorogati di ulteriori centottanta  giorni.  I  termini
previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge.  L'autorita' giudiziaria puo' disporre che il
sequestro ordinato sia  mantenuto  a  garanzia  del  pagamento  delle
sanzioni  amministrative.  Si applicano, in tal caso, le disposizioni
dell'articolo 29, commi 2 e 3,  e  dell'articolo  30,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.
 

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