Legge Ordinaria n. 458 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 novembre 1988 n. 257)
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La Cassa depositi e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere  ai
comuni mutui, per un importo complessivo di  lire  900  miliardi  per
ciascuno degli anni 1988  e  1989,  destinati  al  finanziamento  dei
maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987,
per l'acquisizione  di  aree  destinate  ad  interventi  di  pubblica
utilita'.  I  benefici  di  cui  al  presente  comma  sono  ripartiti
proporzionalmente  fra  i  comuni  richiedenti  in   relazione   alla
disponibilita' delle risorse. Le  domande  devono  essere  presentate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto  a  carico  dello
Stato. 
  2. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per
l'anno 1990, si provvede utilizzando le  proiezioni  per  gli  stessi
anni 1989 e 1990  dell'accantonamento  "Concorso  dello  Stato  nella
spesa degli enti locali in  relazione  ai  pregressi  maggiori  oneri
delle  indennita'  di  esproprio"  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1988. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 

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