Legge Ordinaria n. 473 del 28/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 novembre 1988 n. 263)
Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
                        la seguente legge:
                               Art. 1.
 
  1.  All'allegato  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
agosto 1982, n. 802,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  n.
80/181/CEE   relativa  alle  unita'  di  misura,  sono  apportate  le
modifiche seguenti:
    a)  la  definizione  dell'unita' di lunghezza di cui al punto 1.1
del capitolo I e' sostituita dalla seguente:
"Unita' di lunghezza.
  Il metro e' la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto
in un intervallo di 1/299792458 di secondo.
   (17a CGPM, 1983, Ris. 1)";
    b) nel capitolo I, punto 4:
    1) la tabella e' completata con le voci seguenti:
 
"  ===============================================================
                                      Unita'
GRANDEZZA             ____________________________________________
                          Nome         Simbolo        Valore
                      ____________________________________________
Pressione sangui-     millimetro di     mm Hg   1 mm Hg = 133,322 Pa
 gna e pressione       mercurio          (*)
 degli altri liquidi
 organici
                                                           -28  2
Sezione efficace        barn              b        1 b = 10    m
 
    2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
  "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle
unita' ed ai simboli di cui sopra, ad  eccezione  del  millimetro  di
mercurio  e  del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a e'
tuttavia denominato 'ettaro'";
    c) nel capitolo II:
    1) e' soppressa l'unita' di misura per la pressione sanguigna che
figura nella tabella;
    2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
  "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si
applicano alle unita'  ed  ai  simboli  della  presente  tabella,  ad
eccezione del simbolo g ".
 
 

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