Legge Ordinaria n. 482 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 14 novembre 1988 n. 267 suppl. ord.)
Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art.1
(Trattamento  di  quiescenza e di previdenza del personale degli enti
soppressi)
1.  Al  personale  degli  enti,  gestioni  e  servizi  interessati  a
provvedimenti di  soppressione,  scorporo  o  riforma,  trasferito  o
assegnato  alle  regioni  od  enti  locali  a  norma  dell'articolo 1
terdecies ,primo e secondo comma, del decreto-legge 18  agosto  1978,
n.  481,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,
n. 641, alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ovvero  ad
altri  enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di
cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
663,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge  20  marzo
1980,  n.  75,  nonche' al personale di cui all'articolo 1-octies del
decreto-legge  n.  481  del  1978  sopra  citato  ed  a  quello  gia'
inquadrato  nei  ruoli  unici  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini  del  tratta
mento  di  quiescenza  e di previdenza, le norme di cui alla presente
legge.
2.  Tali  norme sono altresi' estese al personale dell'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale  per
il controllo della combustione.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al
personale  degli  enti,  casse  e  gestioni  sanitarie  soppressi   o
disciolti,  trasferito  alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche'
ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio  1974,
n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n.
386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23  dicembre  1978,
n. 833.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, 1, comma 1:
          -L'art.1-terdecies    del    decreto-legge    n.   481/1978
          (Fissazione  al  1  gennaio  1979  del   termine   previsto
          dall'art.  113,  decimo  comma,  del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 616/1977  per  la  cessazione  di  ogni
          contribuzione,  finamziamento  o sovvenzione a favore degli
          enti di cui alla tabella B del  medesimo  decreto,  nonche'
          norme  di  salvaguardia  del  patrimonio degli stessi enti,
          delle istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza  e
          della    disciolta   Amministrazione   per   le   attivita'
          assistenziali italiane ed internazionali)  convertito,  con
          modificazione, della legge n.  641/1978, sostituisce l'art.
          122  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
          616/1977.  Il primo e secondo comma di detto articolo cosi'
          recitano:
          "Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la
          data del 24 febbraio 1977  presso  le  strutture  operative
          periferiche  degli enti pubblici nazionali e interregionali
          le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni  a
          norma   del   presente   decreto  e  che  sia  strettamente
          indispensabile all'esercizio delle  funzioni  medesime,  e'
          posto  a  disposizione delle regioni stesse contestualmente
          al trasferimento dei beni e delle funzioni.
          I contingenti del personale da mettere a disposizione delle
          regioni ai sensi del precedente comma  saranno  determinati
          con  il  medesimo  procedimento  di  cui  all'articolo 112,
          secondo comma, entro sessanta giorni dalla  emanazione  dei
          provvedimenti  con  i quali saranno individuate per ciascun
          ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.Con  il
          medesimo  provvedimento detto personale sara' ripartito tra
          le regioni, tenendo  conto  delle  richieste  formulate  da
          ciascuna di queste".
          -Il    decreto-legge    n.    663/1979    convertito,   con
          modificazioni,   della   legge   n.   33/1980,   reca    il
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
          proroga   dei   contratti   stipulati    dalle    pubbliche
          amministrazioni  in  base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
          sulla occupazione  giovanile.  Le  modalita'  del  relativo
          art.24-quinquies sono le seguenti:
          "Art.24- quinquies - Il personale indicato al settimo comma
          dell'art.  67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
          quello  comunque  in  servizio  presso  le  amministrazioni
          pubbliche  diverse  dalle  regioni  o  dagli  enti   locali
          territoriali  in base alle leggi 17 agosto 1974, n.  386, e
          29 giugno 1977, n. 349,  e'  assegnato  ad  amministrazioni
          pubbliche,   comprese   quelle  statali,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
          Con  lo  stesso  decreto  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, sentiti  i  Ministri  interessati,  disciplinera'
          l'assegnazione  agli  enti  pubblici  di cui alla tabella A
          della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di  cui  al
          primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai
          ruoli  unici  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  24  luglio  1977, n. 618, in base alla legge 21
          ottobre 1978, n. 641, in  armonia  con  le  norme  previste
          dall'art.43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 8
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  ottobre
          1979, n. 509.
          Espletate  le  procedure  di  cui  al  comma precedente, il
          personale che non avra'  trovato  collocazione  presso  gli
          enti  pubblici  di  cui alla tabella A della legge 20 marzo
          1975, n. 70, e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre  1980,
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
          distinti ruoli speciali sulla base di apposite  tabelle  di
          equiparazione   da   fissare,   sentite  le  organizzazioni
          sindacali rappresentate nel CNEL.
          Fino  alla  data  del  definitivo  inquadramento,  a  detto
          personale continua ad applicarsi il trattamento  economico,
          normativo  e  di fine servizio previsto dalle leggi e dagli
          ordinamenti degli enti di provenienza  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
          All'istituzione  dei  ruoli  si provvede per ogni Ministero
          con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
          Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro
          e, per le altre amministrazioni  pubbliche,  con  atto  dei
          competenti organi deliberanti.
          Gli  oneri  relativi  al  personale trasferito, valutati in
          lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21  dicembre  1980,
          sono  iscritti  nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero    della    sanita'.    A    tal    fine    viene
          corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il
          cap.5941  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro".
          -Le  integrazioni  di cui all'art.21 della legge n. 75/1980
          (Proroga del termine previsto dall'articolo 1  della  legge
          n.   610/1979  in  materia  di  trattamento  economico  del
          personale civile e militare dello Stato in servizio  ed  in
          quiescenza;  norme  in materia di computo della tredicesima
          mensilita'   e   di   riliquidazione   dell'indennita'   di
          buonuscita  e  norme  di  interpretazione  e  di attuazione
          dell'art. 6  della  legge  19  aprile  1976,  n.  177,  sul
          trasferimento  degli  assegni  vitalizi  al Fondo sociale e
          riapertura dei termini per la opzione) sono le seguenti:
          Art.21  (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni
          dell'articolo 24-quinques del decreto  -legge  30  dicembre
          1980, n.  633, convertito si applicano a tutto il personale
          degli enti interessati ai  provvedimenti  di  soppressione,
          scorporo  con  modificazione, nella legge 29 febbraio 1980,
          n. 33 o riforma nonche' al personale comunque destinato  ai
          ruoli   unici  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  luglio  1977,  n.  618,  in  base  a  leggi
          speciali.
          E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di
          optare,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della
          proposta  di  assegnazione,  per  l'inquadramento nei ruoli
          speciali  di  cui  al  terzo  comma  del  citato   articolo
          24-quinques.
          -Il  decreto  del  Presidente  della  Rpubblica n. 618/1977
          concerne l'istituzione presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri dei ruoli unici di impiegati ed operai.
          Note all'art.1 comma 3:
          Il    decreto    -   legge   n.   264/1974   convertito,con
          modificazioni,  dalla  legge  n.   386/1974,   reca   norme
          transitorie   per  il  trasferimentoi  alle  regioni  delle
          funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e  per  la
          stipulazione  delle  convenzioni  uniche  per  il personale
          sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
          -  La  legge  n.  349/1977,  reca  norme transitorie per il
          trasferimento alle regioni delle funzioni  gia'  esercitate
          dagli   enti  mutualistici  e  per  la  stipulazione  delle
          convenzioni  uniche  r  per  il  personale   sanitario   in
          relazione alla riforma sanitaria.
          -  La  legge n. 833/1978 concerne l'stituzione del Servizio
          sanitario nazionale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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