Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 521 del 05/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 dicembre 1988 n. 290)
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992) 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonche' per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, e' formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo. 4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi. 5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresi' trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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