Legge Ordinaria n. 555 del 29/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 gennaio 1989 n. 1)
Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio
nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di  riparto
per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge 30  aprile  1985,
n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo
del richiamato articolo 13. Resta ferma la facolta' del Ministro  del
turismo  e  dello  spettacolo  di   modificare,   nell'ambito   dello
stanziamento  complessivo  del  Fondo  unico   per   lo   spettacolo,
l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per
ciascuno dei settori dello spettacolo. 
  2. Al  fine  di  consentire  la  programmazione  pluriennale  delle
risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e  1990,  ciascun
settore di attivita' previsto dall'articolo 13 della legge 30  aprile
1985, n. 163, gia' destinatario di quote di parte corrente del  Fondo
unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto  soppresse
con la presente legge, sara' assegnatario di contributi e sovvenzioni
non inferiori a quanto destinatogli  allo  stesso  titolo  sul  Fondo
unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto
dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione. 
  3. Qualora non  vengano  fissati,  con  provvedimento  legislativo,
specifici criteri di riparto del Fondo  unico  dello  spettacolo,  il
Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito
il parere del  Consiglio  nazionale  dello  spettacolo,  determinera'
entro il 30 giugno 1990  i  nuovi  criteri  di  riparto  che  saranno
trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari. 
  4. Il termine del 31 dicembre 1988  previsto  dall'articolo  1  del
decreto-legge  11   settembre   1987,   n.   374,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, e'  prorogato  al
31 dicembre 1990. 
  5. A decorrere dal 1› gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3  e
4 dell'articolo 1  del  decreto-legge  11  settembre  1987,  n.  374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987,  n.  450.
Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta  l'approvazione
di apposita legge per la riforma del settore musicale, il  contributo
dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro  del  turismo  e
dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la  musica,  ed
e' finalizzato al sostegno delle attivita' di ciascun ente sulla base
di parametri standard di gestione e produzione fissati  dallo  stesso
Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali e' operato il rinvio e
          delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge n. 163/1985 e' il
          seguente:
             "Art.  13.  -  Fino all'entrata in vigore delle leggi di
          riforma  della  musica,  del  cinema,  della  prosa,  delle
          attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri
          e le procedure per  l'assegnazione  dei  contributi  e  dei
          finanziamenti  ai destinatari degli stessi rimangono quelli
          previsti dalle  leggi  vigenti  per  ciascuno  dei  settori
          medesimi  ed  a  tal  fine  il Ministro del turismo e dello
          spettacolo,   sentiti   il   Consiglio   nazionale    dello
          spettacolo,   ove   gia'   costituito,   e   le  competenti
          commissioni  consultive  previste  dalle  relative   leggi,
          ripartisce  annualmente  il  Fondo,  comprensivo  di quanto
          previsto al quinto comma dell'art. 15,  tra  i  settori  di
          attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo
          spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti
          autonomi   lirici   e   delle   istituzioni  concertistiche
          assimilate, del 13 per cento per le attivita'  musicali  di
          cui  al  titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del
          25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15  per
          cento  per  le  attivita'  teatrali  di prosa, dell'1,5 per
          cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
          La  residua  quota  del  3,5 per cento e' utilizzata per le
          finalita' previste  al  secondo  comma  dell'art.  2  della
          presente  legge.  (Si rammenta che l'art. 1, comma 1, della
          legge qui pubblicata  sopprime  le  aliquote  previste  nel
          presente comma, n.d.r.).
             Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
               a)  il  4  per  cento  della  quota  del  13 per cento
          assegnata alle attivita' musicali e' annualmente  riservato
          al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
               b)  il  30  per  cento  della  quota  del 25 per cento
          assegnata  alle  attivita'  cinematografiche   e'   portato
          annualmente  in  aumento  del  Fondo  di sostegno istituito
          dalla  legge  23  luglio  1980,  n.   378,   e   successive
          integrazioni.  Fino  al 50 per cento di detto incremento e'
          destinato alla concessione  di  mutui  settennali  a  tasso
          agevolato  del  3  per  cento per l'importo non superiore a
          lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno  fissate
          con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il
          mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori;
               c)  il  30  per  cento  della  quota  del 25 per cento
          assegnata alle attivita'  cinematografiche  e'  annualmente
          portato  in aumento del Fondo di intervento di cui all'art.
          2 della  legge  14  agosto  1971,  n.   819,  e  successive
          integrazioni e modificazioni;
               d)  il  3  per  cento  della  quota  del  13 per cento
          assegnata alle attivita' musicali e il 3  per  cento  della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa   sono   annualmente   portati   in   aumento   dello
          stanziamento  istituito  dall'art.  2,  quarto comma, della
          legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato  dalla  legge
          13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a
          tutte  le  attivita'  musicali  e  teatrali  ammesse   alle
          operazioni  della  sezione  autonoma  del  credito teatrale
          presso la Banca nazionale del lavoro.  L'importo risultante
          ai  sensi  della presente lettera d) e' utilizzato in parti
          uguali a favore delle attivita' musicali e delle  attivita'
          teatrali di prosa;
               e)  il  10  per  cento  della  quota  del 13 per cento
          assegnata alle attivita' musicali e il 10 per  cento  della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa sono utilizzati per la istituzione presso la  sezione
          autonoma  per il credito teatrale della Banza nazionale del
          lavoro di un fondo con  un  conferimento  annuale  di  pari
          importo,  da  utilizzare in parti uguali tra i due settori,
          destinato alla concessione di contributi in conto  capitale
          a  favore  di esercenti o proprietari pubblici o privati di
          sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle  strutture
          e  per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla
          pubblicazione della presente legge il Ministro del  turismo
          e  dello  spettacolo  stabilisce  con  proprio  decreto  le
          modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo  nonche'
          le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
          finanziamenti;
               f)   la   quota  dell'1,5  per  cento  destinata  alle
          attivita'  circensi  ed  allo  spettacolo   viaggiante   e'
          ripartita  annualmente in ragione del 60 per cento a favore
          delle  attivita'  circensi,  di  cui  il   50   per   cento
          finalizzato  alla  concessione di contributi per iniziative
          promozionali e di spettacolo secondo le  modalita'  fissate
          dal  Ministro  del  turismo  e dello spettacolo con proprio
          decreto, in  ragione  del  40  per  cento  a  favore  dello
          spettacolo  viaggiante. (Si rammenta che l'art. 1, comma 1,
          della legge qui pubblicata sopprime  le  aliquote  previste
          nel presente comma, n.d.r.).
             Gli   stanziamenti   non  utilizzati  nel  corso  di  un
          esercizio  finanziario  sono  portati  in   aumento   della
          dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio
          finanziario successivo".
             -  L'art.  1  del  D.L.  n.  374/1987  cosi'  recita (si
          rammenta che, a decorrere dal  1›  gennaio  1991,  a  norma
          dell'art.  1,  comma 5, della legge qui pubblicata, i primi
          quattro commi del presente articolo sono abrogati, n.d.r.):
             "Art.  1. - 1. Fino al 31 dicembre 1988, il Ministro del
          turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi
          lirici  ed  istituzioni  concertistiche assimilate la quota
          del Fondo unico dello spettacolo, loro  destinata  in  base
          all'art.  13  della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura
          pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel
          precedente esercizio finanziario.
             2.  Fino  al  termine  indicato al comma 1, la eventuale
          residua quota del contributo ordinario, al netto del  fondo
          di  cui  all'art.  24  della  legge 14 agosto 1967, n. 800,
          nonche' gli eventuali interventi integrativi  previsti  dal
          comma  secondo  dell'art.  2  della  citata  legge n. 163 e
          comunque in misura non superiore  al  50  per  cento  della
          quota  del  3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo,
          esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli
          oneri  derivanti  dall'applicazione  degli  articoli  4 e 5
          della stessa legge n. 163,  saranno  ripartiti  secondo  le
          percentuali   della  media  risultante  dalle  medie  delle
          percentuali  di   suddivisione   del   contributo   statale
          ordinario   annualmente   riconosciuto   ad  ogni  ente  od
          istituzione nei periodi dal 1968 al  1984  e  dal  1974  al
          1984,  sentita  la  commissione  centrale  per la musica ad
          eccezione del 10 per cento dell'ammontare degli  interventi
          integrativi  che vengono assegnati per particolari esigenze
          ai sensi del primo comma dell'art. 13 della citata legge n.
          163.
             3.  Il  70  per  cento dell'importo spettante in base al
          comma 1 e' liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti
          lirici  ed  istituzioni concertistiche assimilate, entro il
          31  gennaio  dello  stesso  anno.  Le  residue   quote   di
          contributo    ordinario    e   gli   eventuali   interventi
          integrativi, di cui al comma 2,  saranno  liquidati  previa
          presentazione sia del programma di attivita' e del bilancio
          di previsione riguardante l'esercizio  di  competenza,  sia
          del conto consuntivo del precedente esercizio.
             4.  Per  l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a
          titolo di contributo ordinario, sono fatte  con  le  stesse
          modalita'  indicate  nel  comma 1 e sono pari all'importo a
          ciascun ente e istituzione conferito in  via  ordinaria  ed
          integrativa  nel  precedente esercizio finanziario, esclusi
          sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione
          di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in
          base all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.  Detta
          liquidazione  sara' disposta entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. Per  la  residua
          quota  e gli eventuali interventi integrativi si applica il
          comma 2.
             5. Le spese per eventuali "tourne'es" all'estero sono da
          imputare in bilancio con  specifica  copertura  finanziaria
          derivante  da  appositi proventi comunque diversi sia dalle
          entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente
          decreto.
             6.  E' abrogato l'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n.
          800".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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