Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 558 del 27/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 3 gennaio 1989 n. 2)
Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, per la presentazione delle domande concernenti l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, e' riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 6 della legge n. 17/1986 (Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia) e' il seguente: "Art. 6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' in congedo assoluto e via hanno titolo, avverra' in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale ed avra' decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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