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Legge Ordinaria n. 560 del 30/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 4 gennaio 1989 n. 3)
Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.
Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari, un contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento previsto alla voce: "Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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