Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 73 del 11/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 15 marzo 1988 n. 62)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, e' convertito in legge con la seguente modificazione: Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: "Art. 2- bis. - 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, e' autorizzato ad assumere undici unita' lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA gia' operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'ente". 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, 7 settembre 1987, n. 372, e 7 novembre 1987, n. 461. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 aprile 1988.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)