Legge Ordinaria n. 81 del 16/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 marzo 1988 n. 67)
Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  termini  di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della
legge 30 dicembre 1986, n. 943,  prorogati  con  i  decreti-legge  27
aprile  1987,  n.  154,  27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n.
353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988.
  2.  Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore
straniero  e'  tenuto  a  fornire  prova  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza  che  il  suo  ingresso in Italia e' avvenuto anteriormente
alla data del 27 gennaio 1987.
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 (Norme in
          materia di collocamento e  di  trattamento  dei  lavoratori
          extracomunitari   immigrati   e   contro   le  immigrazioni
          clandestine), e' il seguente:
             "Art.  16.  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge  i  lavoratori  extracomunitari
          che,   a  qualsiasi  titolo,  a  tale  data  risiedevano  o
          dimoravano in Italia, nonche' i datori di lavoro che,  alla
          stessa    data,   impiegavano   irregolarmente   lavoratori
          stranieri, sono tenuti a  darne  comunicazione  all'ufficio
          provinciale  del  lavoro competente per territorio, al fine
          della regolarizzazione della loro posizione.
             2.  Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici
          periferici del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni
          con  finalita'  sociale,  provvedono  a  dare  la   massima
          pubblicita'  alle disposizioni di cui al presente articolo,
          al fine di promuovere la regolarizzazione  della  posizione
          dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per
          la   regolarizzazione   delle   posizioni   pregresse   gli
          interessati  possono  avvalersi  dell'opera  degli  enti di
          patronato  di  cui  al   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio   dello   Stato  29  luglio  1947,  n.  804,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             3.  A  seguito  della  comunicazione  di cui al comma 1,
          l'ufficio provinciale del lavoro rilascia  l'autorizzazione
          al  lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede
          ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle
          liste di collocamento.
             4.  La  regolarizzazione  di  cui  al  precedente  comma
          comporta il riconoscimento dei diritti di cui  all'articolo
          1.
             5.  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore sia sprovvisto di
          documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in
          cui  il lavoratore extracomunitario dimora potra' procedere
          al suo  riconoscimento  mediante  atto  notorio  attraverso
          l'acquisizione   contestuale   di   un  congruo  numero  di
          testimonianze di cittadini  italiani  o  provenienti  dallo
          stesso  Stato  del  lavoratore  che ha inoltrato domanda di
          regolarizzazione.
             6.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge i datori di lavoro  che  intendano  assumere
          con    rapporto    di    lavoro    subordinato   lavoratori
          extracomunitari,  presenti  in  Italia  alla  stessa  data,
          possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente
          ufficio provinciale del lavoro e della massima  occupazione
          anche  se  i  predetti  lavoratori  non sono iscritti nelle
          liste.
             7.  I  lavoratori  extracomunitari  che,  alla  data  di
          entrata   in   vigore   della   presente   legge,   abbiano
          contravvenuto   alle   disposizioni   sul  soggiorno  degli
          stranieri, di cui al testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza  e  relativo  regolamento di esecuzione, non sono
          punibili qualora, entro tre mesi dalla  data  medesima,  si
          presentino  all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
          del luogo ove dimorano  per  rendere  la  dichiarazione  di
          soggiorno  e  dichiarare  la propria situazione lavorativa.
          L'ufficio   provinciale    del    lavoro    procede    alla
          regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso
          di permesso di soggiorno.
             8.  L'attivita' lavorativa effettivamente prestata prima
          della comunicazione di cui  al  comma  1  e'  riconosciuta,
          salvo  avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai
          sensi dell'art. 2126  del  codice  civile,  ai  fini  delle
          assicurazioni  generali  obbligatorie per l'invalidita', la
          vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria.
          I   contributi  relativi  sono  calcolati  sulla  base  dei
          minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e
          versati  senza  le  maggiorazioni previste per il ritardato
          pagamento entro il termine di cui al comma 1  limitatamente
          ai  periodi  anteriori  al  medesimo.  Tali disposizioni si
          applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          sempreche' dichiarati ai sensi del comma 1. (Per la proroga
          di  cui  al  presente  comma si veda il comma 2 dell'art. 4
          della legge qui pubblicata).
             9.   Il  datore  di  lavoro  che  abbia  tempestivamente
          adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non e' punibile per
          le  violazioni  delle  norme in materia di costituzione del
          rapporto  di  lavoro  nonche'  per  le   violazioni   delle
          disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza   e   relativo
          regolamento    di    esecuzione   compiute   in   relazione
          all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
          sia  intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
          Le stesse disposizioni si applicano  ai  datori  di  lavoro
          che,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  dichiarino  l'esistenza  di  rapporti  di
          lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.
             10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di
          cui  al  comma  1  e'  punito  con  le  sanzioni   previste
          dall'articolo 12, comma 2.  Il lavoratore straniero che non
          ottemperi al medesimo obbligo e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del pagamento della somma da lire 100.000 a
          lire 500.000".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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