Legge Ordinaria n. 99 del 28/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 31 marzo 1988 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1ø febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti
in materia di opere pubbliche e di personale  degli  enti  locali  in
Sicilia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
  All'articolo 1:
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il  sindaco  di
Catania  unitamente  al  presidente  della  regione siciliana possono
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per  interventi  di
risanamento dei centri storici di Palermo e Catania";
   al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in
ogni caso fermi i vincoli  previsti  dalla  legislazione  in  materia
paesaggistica e ambientale";
   al  comma  6,  ultimo periodo, la parola: "provvede" e' sostituita
dalle seguenti: "puo' provvedere".
  All'articolo 2, nel comma 1:
   alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "per  il  risanamento" sono
inserite le seguenti: "sociale, ambientale e";
  alla  lettera  b),  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ambientale";
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per
il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per
la  realizzazione  del  parco  dell'Oreto,  per la sistemazione degli
argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree  comprese  nel
bacino del fiume Oreto".
  All'articolo 3:
   al  comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e
dei  princi'pi  generali  dell'ordinamento"  sono  sostituite   dalle
seguenti:  "dei  princi'pi  generali  dell'ordinamento  e delle norme
comunitarie".
  All'articolo 4:
   al  comma  1,  dopo  le  parole: "ordinariamente competenti," sono
inserite le  seguenti:  "nonche'  quelle  integrative  erogate  dallo
Stato,".
  All'articolo 5:
   al  comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono
sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune";
   al  comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni";
   il comma 3 e' soppresso.
  All'articolo 6:
   al  comma  2,  le  parole:  "per  le  citta' di Palermo, Catania e
Messina" sono soppresse;
   al  comma  3,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta
salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali
e loro accelerazione"; al secondo periodo, dopo le parole: "salva la"
e' inserita la seguente: "eventuale".
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
  "Art. 6-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte  le
attivita' svolte.
  2.  Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a
decorrere dalla loro entrata in vigore".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  1›  febbraio  1988,  n.  19,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          25 del 1› febbraio 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 6 aprile 1988.
 

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