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Legge Ordinaria n. 168 del 09/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1989 n. 108 suppl. ord.)
Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Istituzione) 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "universita'". 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da' attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 9 della Costituzione cosi' recita: "Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". - L'art. 33 della Costituzione cosi' recita: "Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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