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Legge Ordinaria n. 204 del 24/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 31 maggio 1989 n. 125)
Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana,
ivi  compresi  quelli  nominati  per  chiamata   diretta   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, hanno  gli  stessi  diritti  e  doveri  dei  professori
universitari  di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali  universitari
e  l'assunzione  delle  funzioni  direttive e di coordinamento di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.  4  del  D.P.R.  n.  382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica) e' il seguente:
             "Art.  4  (Assegnazione di posti di professore ordinario
          per le chiamate di studiosi stranieri). - Il Ministro della
          pubblica  istruzione,  su  richiesta  delle  facolta'  e su
          parere  del   Consiglio   universitario   nazionale,   puo'
          riservare  una percentuale di posti di professore ordinario
          non superiore al 5 per cento della  dotazione  organica  di
          ogni  singola  facolta', alle proposte di chiamata diretta,
          da  parte  delle  facolta',   di   studiosi   eminenti   di
          nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in
          Universita' straniere.
             La  proposta  di  chiamata  deve  essere adottata con la
          maggioranza dei  due  terzi  dei  professori  ordinari  del
          consiglio  di  facolta'  che  si  pronuncia  sulla qualita'
          scientifica dello studioso. La proposta e' accompagnata  da
          una  motivata  relazione che illustra la figura scientifica
          del  candidato.  Il  Ministro  della  pubblica   istruzione
          dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore
          con proprio decreto, determinando  la  relativa  classe  di
          stipendio  corrispondente  sulla  base  dell'anzianita'  di
          docenza e di ogni altro elemento di valutazione.
             I  posti  di professore ordinario assegnati ai sensi del
          presente articolo sono  recuperati  in  caso  di  rinuncia,
          trasferimento  o cessazione dal servizio dei loro titolari.
             Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei
          cittadini stranieri  ai  concorsi  ai  posti  di  ruolo  di
          professore universitario".
             - Il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 382/1980 e'
          il seguente:
             "Art.   16   (Funzioni   direttive  e  di  coordinamento
          riservate al professore ordinario).  -  Ferme  restando  le
          incompatibilita'  previste  dal  precedente  art.  13, sono
          riservate ai professori ordinari le  funzioni  di  rettore,
          preside   di  facolta',  direttore  di  dipartimento  e  di
          consiglio di  corso  di  laurea,  nonche'  le  funzioni  di
          coordinamento  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e le
          funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
             E'   riservata   di  norma  ai  professori  ordinari  la
          direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e
          di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
             In   caso   di  motivato  impedimento  degli  stessi  la
          direzione  di  detti  istituti  e  scuole  e'  affidata   a
          professori associati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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