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Legge Ordinaria n. 274 del 28/07/1989 (Pubblicata nella G. U del 5 agosto 1989 n. 182)
Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attivita' 1989-1993.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il contributo dello Stato a favore  dell'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN), ai sensi  dell'articolo  27  della  legge  15
dicembre 1971, n. 1240, per l'attuazione del nuovo piano  pluriennale
1989-1993, e' stabilito in complessive  L.  1.800.000.000.000,  cosi'
ripartite: 
    a) per l'anno 1989 L. 280.000.000.000; 
    b) per l'anno 1990 L. 320.000.000.000; 
    c) per l'anno 1991 L. 360.000.000.000; 
    d) per l'anno 1992 L. 400.000.000.000; 
    e) per l'anno 1993 L. 440.000.000.000. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1, comma 1.
             Il  testo  dell'art.  27 della legge n. 1240/1971 (Norme
          relative alla ristrutturazione del Comitato  nazionale  per
          l'energia nucleare (CNEN), e' il seguente:
             "Art.  27.  -  I  provvedimenti  legislativi relativi al
          finanziamento   dei   programmi   pluriennali    dell'INFN,
          approvati  dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della
          presente  legge,  saranno  proposti   su   iniziativa   del
          Ministero  della pubblica istruzione di concerto con quello
          del tesoro.
             Le  somme  stanziate  dalle  leggi  di  finanziamento ed
          eventualmente non impegnate  nell'esercizio  per  il  quale
          sono  previste, sono portate in aumento alle disponibilita'
          degli  esercizi  successivi  entro  i  limiti   del   piano
          pluriennale cui si riferiscono".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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