Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 408 del 22/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 dicembre 1989 n. 302)
Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno finanziario 1988 e' autorizzato  il  conferimento  ai
fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente,
di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi. 
  2. L'apporto ai fondi di dotazione  deve  essere  finalizzato  alla
realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta  priorita'  per  il
finanziamento degli investimenti  per  il  Mezzogiorno  previsti  dai
programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12  agosto
1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in  conformita'
ai programmi e sulla base di progetti specifici anche gia'  in  corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.  675/1977
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) e' il seguente:
             "Art.  12.  - Il Ministro per le partecipazioni statali,
          sentita la Commissione parlamentare di  cui  al  successivo
          articolo,   propone  all'approvazione  del  CIPI  programmi
          pluriennali di intervento delle  imprese  a  partecipazione
          statale  formulati  secondo  i criteri stabiliti dal decimo
          comma del precedente art. 3.
             I  programmi  di cui al precedente comma devono altresi'
          indicare partitamente  l'entita'  degli  oneri  gravanti  a
          qualsiasi  titolo  su  ciascun progetto d'investimento, che
          non  risultino  altrimenti   compensati   da   agevolazioni
          finanziarie a carico dello Stato.
             Sulla  base  delle  finalita'  di tali programmi e delle
          esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate  in
          conformita'  ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con
          leggi separate per ogni singolo  ente  viene  stabilita  la
          misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione,
          ripartendo per un periodo pluriennale le somme  di  cui  al
          successivo  art.  29,  punto  III),  relative agli esercizi
          successivi a quello in  corso  alla  data  dell'entrata  in
          vigore della presente legge.
             I  programmi  di cui ai precedenti commi devono altresi'
          indicare quali mezzi finanziari sono destinati  al  ripiano
          di perdite adeguatamente verificate in bilancio.
             I  conferimenti  ai fondi di dotazione sono destinati al
          finanziamento    dei    nuovi     investimenti,     nonche'
          all'ampliamento,  all'ammodernamento  e al potenziamento di
          quelli gia' esistenti, da  realizzare  nell'arco  di  tempo
          stabilito  dai programmi di cui al primo comma del presente
          articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.
             Se  i  programmi  pluriennali  degli  enti  di  gestione
          comprendono progetti di cui al secondo comma  dell'art.  3,
          da  realizzare  dalle imprese inquadrate dagli enti stessi,
          nella delibera di approvazione di cui al  primo  comma  del
          presente articolo devono essere indicate le somme destinate
          alla realizzazione dei singoli progetti.
             In  sede  di  approvazione  dei programmi pluriennali il
          CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti  di
          cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
             Nel  caso  di mancata osservanza della riserva di cui al
          precedente comma, la erogazione dei conferimenti  ai  fondi
          di  dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il
          tesoro, di concerto con il Ministro per il  bilancio  e  la
          programmazione    economica    e   il   Ministro   per   le
          partecipazioni  statali,  previa  deliberazione  del  CIPI,
          sentita  la  Commissione  parlamentare di cui al successivo
          articolo.
             Il  Ministro  per  le  partecipazioni  statali sottopone
          annualmente al CIPI una dettagliata relazione  sullo  stato
          di  attuazione  dei  programmi  approvati  ed  in  corso di
          esecuzione, con  indicazione  delle  eventuali  perdite  di
          gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel
          Mezzogiorno".
             -   L'art.   107  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978, e' cosi' formulato:
             "Art.  107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al
          31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art.
          1  una  quota  non  inferiore  al  40 per cento della somma
          globalmente  stanziata  nello  stato  di  previsione  delle
          amministrazioni  dello  Stato per spese di investimento. Ai
          fini  della  determinazione  di  tale   quota,   non   sono
          computabili  gli  stanziamenti attribuiti alla Cassa per il
          Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con  leggi  speciali
          entrate  in  vigore  dopo il 1› luglio 1949, per interventi
          negli stessi territori di cui all'art. 1.
             Gli  stati  di  previsione  della  spesa  contengono per
          ciascuno dei capitoli  o  raggruppamenti  dei  capitoli  di
          spesa  di  investimento l'indicazione delle somme destinate
          agli interventi nei territori di cui all'art. 1.
             Le  somme  di cui al comma precedente, eventualmente non
          impegnate  a  chiusura  dell'esercizio,  sono  devolute  al
          finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
             Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro
          riepilogativo   contenente   l'indicazione   delle    somme
          stanziate   e   di  quelle  effettivamente  spese  per  gli
          interventi nei menzionati territori.
             Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in
          ogni biennio dagli enti  di  gestione  e  dalle  aziende  a
          partecipazione  statale,  destinati alla creazione di nuovi
          impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per
          una  quota  non  inferiore  all'80  per  cento  della somma
          totale, nei territori di cui all'art. 1;  gli  investimenti
          effettuati  dai detti enti e aziende nei suddetti territori
          dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore  al
          60  per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi
          fine e titolo effettuati.
             Gli  enti  di  gestione  delle  aziende a partecipazione
          statale hanno l'obbligo di presentare ogni  anno  programmi
          quinquennali  di  investimento nelle Regioni meridionali in
          cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da
          raggiungere,  le  ubicazioni  per  Regioni, l'importo degli
          investimenti  programmati  di  cui  al  precedente   comma,
          nonche'  programmi  di  trasferimento  e  decentramento nel
          Mezzogiorno delle direzioni  amministrative  e  commerciali
          dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
             In  sede di approvazione dei programmi pluriennali delle
          imprese  a   partecipazione   statale   il   CIPI   accerta
          l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto
          comma del presente articolo.
             Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al
          quinto comma l'erogazione  dei  conferimenti  ai  fondi  di
          dotazione  viene  sospesa  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione    economica    ed    il    Ministro   delle
          partecipazioni  statali,  previa  deliberazione  del   CIPI
          sentita  la  Commissione  parlamentare  di  cui all'art. 13
          della legge 12 agosto 1977, n. 675.
             Il   Ministro  delle  partecipazioni  statali  sottopone
          annualmente al CIPI una dettagliata relazione  sullo  stato
          di  attuazione  dei  programmi  approvati  e  in  corso  di
          esecuzione, con l'indicazione delle  eventuali  perdite  di
          gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei
          territori di cui all'art. 1.
             Una  quota  non  inferiore al 45 per cento degli importi
          complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale
          previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
          e' riservata ai territori  di  cui  all'art.  1  del  testo
          unico.
             Sulla  base  delle  direttive formulate dal CIPI a norma
          dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  la  GEPI
          S.p.a.  effettua:  a) i nuovi interventi previsti dall'art.
          5, comma primo, nn. 1 e 2, della legge 22  marzo  1971,  n.
          184,   nei  territori  di  cui  all'art.  1  e  nelle  aree
          delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976,
          n.  902;  b) gli interventi nella misura riservata ai sensi
          dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977,  n.
          675,  nelle  regioni  a statuto speciale del Mezzogiorno in
          concorso con enti regionali di promozione industriale.
             Il  25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI
          S.p.a.  previsti dall'art. 29 della legge 12  agosto  1977,
          n.  675,  per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi
          interventi di cui alla lettera a) del comma precedente  non
          ancora  decisi  al  momento  dell'approvazione della citata
          legge 12 agosto 1977, n. 675.
             Gli  stanziamenti  recati  dall'art.  6  della  legge 10
          ottobre 1975, n.  517,  per  gli  interventi  alle  imprese
          commerciali  sono  riservati  nella misura del 50 per cento
          alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.
             Il  Consiglio  generale  della Cassa per il credito alle
          imprese artigiane,  che  determina  annualmente,  ai  sensi
          dell'art.  3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle
          disponibilita' del Fondo  per  il  concorso  nel  pagamento
          degli   interessi,  plafonds  di  contributo  per  Regioni,
          assicura alle  imprese,  insediate  nei  territori  di  cui
          all'art.  1,  il  60  per  cento  delle  disponibilita'  di
          finanziamento.  Nel caso che il  60  per  cento  non  venga
          esaurito  dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra'
          essere  destinato  alle  zone  rimanenti  con  gli   stessi
          criteri.
             La  ripartizione  dei  fondi di cui alla legge 1› giugno
          1977, n.  285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art.
          29,  quinto  comma,  della stessa legge, nel rispetto della
          riserva di cui al primo comma del presente articolo.
             Tali  fondi  sono  utilizzati,  tra  l'altro,  ai  sensi
          dell'art. 18, secondo comma, della legge 1› giugno 1977, n.
          285,   anche  per  incentivi  a  favore  delle  cooperative
          agricole,  di  cui  al  predetto  articolo,  operanti   nei
          territori  di  cui  all'art.  1  o  in quelli a particolare
          depressione del Centro Nord.
             La  quota relativa ai progetti specifici di cui all'art.
          25, primo comma, della citata legge n. 285, da  realizzarsi
          nei  territori  di  cui all'art. 1, e' fissata nella misura
          del 70 per cento.
   Il  CIPE  assicura  che  siano  salvaguardate le riserve di cui al
presente articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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