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Legge Ordinaria n. 424 del 30/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 9 gennaio 1990 n. 6)
Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
  la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  sostenere  la ripresa delle attivita' del settore
turistico nei comuni costieri nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
Veneto,  Emilia-Romagna,  Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli
eccezionali  fenomeni  di  eutrofizzazione   e   di   produzione   di
mucillagini  verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in
conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del
finanziamento,  per mutui di durata decennale per la ristrutturazione
e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6
della  legge  17  maggio  1983,  n.  217, e per la realizzazione o la
ristrutturazione  di  strutture  turistiche,  ricreative  e  sportive
comunque  di  supporto  all'offerta  turistica che vengano completate
entro il 30 giugno 1991.
  2.  I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le
imprese individuali,  le  societa',  le  cooperative  e  le  societa'
consortili.  Possono  essere  ammesse  ai contributi anche le imprese
individuali, le societa', le cooperative e  le  societa'  consortili,
che  gestiscono  le attivita' di cui al comma 1 di proprieta' altrui,
per le finalita' di cui al medesimo comma 1, in possesso  di  assenso
del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.
  3.  Sono  altresi' concessi contributi per un ammontare complessivo
di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici  e
privati  delle  localita' di cui al comma 1 per la ristrutturazione e
il  completamento  di  strutture  di  rilevante  interesse  culturale
strettamente  connesse  all'attivita' turistica. Le disponibilita' di
cui al presente comma sono suddivise tra le regioni  interessate  con
le modalita' indicate nel comma 9.
  4.  Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di
investimento si applica un tasso annuo di  interesse  comprensivo  di
ogni  spesa  e  onere  accessorio  del  40  per  cento  del  tasso di
riferimento su contributi in conto interessi erogati  dagli  istituti
di  credito  o  dalle  sezioni  di  credito speciali. L'importo degli
investimenti ammissibile non  deve  essere  superiore  a  lire  2.500
milioni  per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta
turistica e per  la  ristrutturazione  e  la  riqualificazione  delle
strutture  ricettive  di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli
enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono  superare  il  70
per  cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi
di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo  sugli
interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.
  5.  I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non
possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non
sono  ammessi  al  finanziamento  quei  progetti  che  alla  data  di
presentazione  della  domanda  siano  stati  realizzati per una quota
superiore al 30 per cento.
  6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1
e strettamente connesse all'attivita' turistica,  limitatamente  alle
domande  di  finanziamento  presentate  entro il 31 dicembre 1990, il
limite del  fido  massimo  della  concessione  del  contributo  sugli
interessi  di  cui  al  settimo comma dell'articolo 34 della legge 25
luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge
24  dicembre  1974,  n.  713, e' raddoppiato. E' altresi' raddoppiato
l'importo massimo ammissibile del contributo in  conto  interessi  di
cui  all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  7.  A  garanzia  dei  mutui  contratti  per  il perseguimento delle
finalita' previste dal presente articolo e'  costituito  un  apposito
fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero
del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore  dei  consorzi  e
delle  cooperative  che  esercitano  la garanzia fidi, operanti nelle
regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati
con  decreto  del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto
con il Ministro del tesoro.
  8.  Ciascuna  delle  regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni
costieri, predispone  un  programma  per  la  riqualificazione  delle
attivita'  ricettive  e  turistiche  e  una  valutazione  di  impatto
ambientale del programma entro  il  28  febbraio  1990.  In  caso  di
inadempienza  entro  il  termine  sopra  indicato  il  Presidente del
Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro  del  turismo  e
dello  spettacolo,  provvede  direttamente agli adempimenti di cui al
presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel  comma  1,  e'
istituita  una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della
giunta regionale,  cui  partecipano  i  rappresentanti  di  tutte  le
amministrazioni   dello   Stato   competenti   in  materia,  presenti
nell'ambito regionale, dei comuni e degli  enti  comunque  tenuti  ad
adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il
presidente  della  giunta  regionale  esamina le domande e i relativi
progetti presentati alla regione per le finalita' di cui al comma  1,
sulla  base  dei  criteri  e  dei  parametri fissati con le modalita'
indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more  dell'esercizio
del  controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali,
valuta  le  domande  ed  i  progetti  esecutivi  che  devono   essere
compatibili  con  il programma definito dalla regione e devono essere
corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel  rispetto  delle
disposizioni  relative  ai vincoli archeologici, ambientali, storici,
artistici e territoriali, su di  essi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione,  apportando,  ove  occorrano, le opportune modifiche ai
progetti  senza  che  cio'  comporti  la  necessita'   di   ulteriori
deliberazioni  per  quanto concerne gli interventi degli enti locali.
La  conferenza  verifica  altresi'  il   rispetto   delle   normative
concernenti     l'abolizione    delle    barriere    architettoniche.
L'approvazione assunta all'unanimita' dei  componenti  la  conferenza
sostituisce  ad  ogni  effetto  gli  atti  di  intesa,  i  pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta  previsti  dalle  leggi
statali  e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
al  comma  9,  dalle  rispettive  regioni,  ai fini della conseguente
erogazione dei contributi, con  provvedimento  del  presidente  della
giunta regionale.
  9.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo,  sentiti  il
Comitato  per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio  1989,  e  le
organizzazioni  di categoria piu' rappresentative a livello nazionale
del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, i comuni di cui al
comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le  procedure  e  i
termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare
delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.
  10.  Le  iniziative per le quali e' prevista la realizzazione entro
il 30 giugno 1990  sono  considerate  prioritarie  all'interno  delle
singole tipologie previste dalla presente legge.
  11.  La  quota  non  utilizzata  dalla  singola regione nel proprio
ambito puo' essere assegnata ad altra regione per  l'erogazione,  nel
suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere
entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.
  12.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 6 della legge n. 217/1983 (Legge
          quadro per il turismo e interventi per il  potenziamento  e
          la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
             "Art.   6   (Strutture   ricettive).  -  Sono  strutture
          ricettive gli alberghi, i motels,  i  villaggi-albergo,  le
          residenze  turistico-alberghiere,  i  campeggi,  i villaggi
          turistici, gli  alloggi  agro-turistici,  gli  esercizi  di
          affittacamere,  le  case e gli appartamenti per vacanze, le
          case per ferie, gli ostelli  per  la  gioventu',  i  rifugi
          alpini.
             Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
          vitto  ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno
          o piu' stabili o in parti di stabile.
             I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la
          sosta   e   l'assistenza   delle   autovetture   o    delle
          imbarcazioni,   che   assicurano  alle  stesse  servizi  di
          riparazione e di rifornimento carburanti.
             I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
          forniscono agli utenti di  unita'  abitative  dislocate  in
          piu' stabili servizi centralizzati.
             Le   residenze   turistico-alberghiere   sono   esercizi
          ricettivi aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,  che
          forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
          arredate  costituite  da  uno  o  piu'  locali,  dotate  di
          servizio autonomo di cucina.
             I  campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, attrezzati su aree  recintate  per  la
          sosta  ed  il  soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
          tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
             I  villaggi  turistici sono esercizi ricettivi aperti al
          pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
          per  la  sosta  ed  il soggiorno in allestimenti minimi, di
          turisti  sprovvisti,  di  norma,  di  mezzi   autonomi   di
          pernottamento.
             Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati
          rurali,  nei  quali  viene  dato  alloggio  a  turisti   da
          imprenditori agricoli.
             Sono  esercizi di affittacamere le strutture composte da
          non  piu'  di  sei  camere  ubicate  in  non  piu'  di  due
          appartamenti  ammobiliati  in  uno stesso stabile nei quali
          sono   forniti   alloggio   e,    eventualmente,    servizi
          complementari.
             Sono  case  e  appartamenti  per  vacanze  gli  immobili
          arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto  ai
          turisti,  senza offerta di servizi centralizzati, nel corso
          di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita'  non
          superiore ai tre mesi consecutivi.
             Sono  case  per  ferie le strutture ricettive attrezzate
          per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
          di   normali   canali   commerciali,   da   enti  pubblici,
          associazioni o enti religiosi operanti senza fine di  lucro
          per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
          assistenziali, religiose, o sportive,  nonche'  da  enti  o
          aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti e loro
          familiari.
             Sono  ostelli  per  la  gioventu' le strutture ricettive
          attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
             Sono   rifugi   alpini   i   locali  idonei  ad  offrire
          ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri
          urbani.
             In rapporto alle specifiche carratteristiche ed esigenze
          locali le regioni possono individuare e disciplinare  altre
          strutture destinate alla ricettivita' turistica".
             - Il testo del settimo comma dell'art. 34 della legge n.
          949/1952 (Provvedimenti per  lo  sviluppo  dell'economia  e
          incremento  dell'occupazione),  come sostituito dall'art. 3
          della legge n.  713/1974, e' il seguente:
             "Art. 34 (Omissis). - Il fido massimo che gli istituti e
          le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere
          ad  una  stessa  impresa  artigiana  e'  fissato in lire 25
          milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso  di  impresa
          costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo
          e' fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi  interessi,
          per   ciascun   socio   che   partecipi   personalmente   e
          professionalmente al lavoro dell'impresa  medesima.   Detto
          fido  massimo  potra' essere elevato annualmente ad importi
          superiori con deliberazione del Comitato  interministeriale
          per  il  credito ed il risparmio, su proposta del consiglio
          generale della Cassa. (Omissis)".
             -  Il  testo  dell'art. 37 della legge n. 949/1952, come
          sostituito dall'art. 1  della  legge  n.  685/1971,  e'  il
          seguente:
             "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni  di
          credito  a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
          istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
             Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
               a) dai conferimenti dello Stato;
               b)   dai  conferimenti  delle  regioni  da  destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni
          conferenti;
               c)  dal  dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione al fondo di dotazione della Cassa  medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
               d)  dall'ottanta  per cento dei fondi di riserva della
          Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
             I   limiti   e  le  modalita'  per  la  concessione  del
          contributo nel pagamento degli interessi  sono  determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
             Le  concessioni  del contributo, nel limite dei plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni  capoluogo
          di regione e composti:
              da  un rappresentante della regione, il quale assume le
          funzioni di presidente;
              da   due  rappresentanti  delle  commissioni  regionali
          dell'artigianato di cui al capo III della legge  25  luglio
          1956, n.  860;
              da  un  rappresentante  della Ragioneria generale dello
          Stato.
             Alle  riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
          rappresentante della Corte dei conti.
             Le  spese  per  il  funzionamento  dei  comitati tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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