Legge Ordinaria n. 191 del 13/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 20 luglio 1990 n. 168)
Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  in  materia  di  adeguamento automatico della
retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute
nella  legge  26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  1›  febbraio  1986,  n.  13,  sono
prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.
  2.   Sono   fatte   salve  le  disposizioni  derivanti  da  accordi
interconfederali stipulati successivamente alla data  di  entrata  in
vigore   della  presente  legge  che  prevedono  modificazioni  nella
struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di  cui  al
comma 1.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di
          indennita' di contingenza". Si ritiene utile trascrivere il
          testo del relativo art. 1:
             "Art.  1. - 1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla
          data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a
          categorie  per  le  quali  sono  stati  stipulati accordi o
          contratti collettivi nazionali che prevedano meccanismi  di
          adeguamento  automatico  della  retribuzione per effetto di
          variazioni  del   costo   della   vita,   sono   tenuti   a
          corrispondere  il predetto adeguamento determinandolo nella
          misura derivante dall'applicazione dei criteri  di  calcolo
          di  cui  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con
          le  cadenze  ivi  previste. A tal fine si fara' riferimento
          alla somma del  minimo  tabellare  previsto  dai  contratti
          collettivi  nazionali  di  categoria per ciascun livello di
          inquadramento e dell'indennita' di  contingenza,  spettanti
          nel  mese precedente a quello dell'adeguamento.  In sede di
          prima applicazione del meccanismo di cui  sopra,  l'entita'
          dell'indennita'  di  contingenza  e'  pari  per  il settore
          industriale  a  684.189  lire  e  per  gli  altri   settori
          contrattuali ai corrispondenti valori in atto.
             2.  Sono  abrogate  le  disposizioni in contrasto con la
          disciplina prevista nel  comma  1.  Sono  nulle  e  vengono
          sostituite  di  diritto  dalla  norma  di cui al comma 1 le
          clausole di accordi  o  contratti  collettivi  vigenti,  in
          contrasto con la predetta norma.
             3.  Le  norme  della  presente legge non si applicano ai
          prestatori di lavoro con qualifica di  dirigente  ai  sensi
          dell'art.  2095  del codice civile nonche' ai prestatori di
          lavoro addetti ai servizi domestici".
             L'art.  2095 del codice civile soprarichiamato elenca le
          categorie  dei  prestatori  di  lavoro   subordinato,   ivi
          compresi  i prestatori di lavoro con qualifica di dirigente
          amministrativo e tecnico.
             -  Il  D.P.R.  n.  13/1986 reca: "Norme risultanti dalla
          disciplina prevista dall'accordo  intercompartimentale,  di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983,  n.  93,  relativo  al  triennio  1985-87".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 16:
             "Art.  16  (Modifica  del  meccanismo  della  indennita'
          integrativa  speciale).   -   1.   L'attuale   sistema   di
          adeguamento  retributivo  al costo della vita e' modificato
          come segue:
               a)  cadenza  semestrale  di rivalutazione retributiva:
          per  tale  rivalutazione  si  fa   riferimento   al   tasso
          percentuale  di  incremento  risultante dal rapporto fra il
          valore medio dell'indice sindacale di un semestre  rispetto
          a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
          incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
               b)  rivalutazione  del  cento  per  cento di una somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari  al  25  per cento della quota di retribuzione mensile
          eccedente tale parte.
             I  benefici  derivanti  dalla  rivalutazione  semestrale
          delle  580.000  lire   indicizzate   al   100   per   cento
          costituiscono  base  per  le  correlative rivalutazioni dei
          semestri successivi.
             La  retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
          per cento,  viene  determinata  come  segue:  lo  stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  annuo  lordo  base  in  atto  il  mese
          precedente  a  quello  dell'adeguamento,  piu' l'indennita'
          integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno  la
          quota  di  retribuzione  indicizzata al 100 per cento, come
          sopra rivalutata;
               c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
          novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
          primo adeguamento decorre dal 1› maggio 1986;
               d)  per  la prima applicazione del nuovo meccanismo il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.00.
             2.  Nel  caso  di variazione delle imposte indirette, ai
          fini di un  accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro
          razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e  limiti  di  incidenza  di tali variazioni sui prezzi dei
          beni che compongono il bilancio familiare, assunto  a  base
          di   calcolo   per  la  determinazione  dell'indennita'  di
          contingenza.
             3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al
          costo  della  vita  di  cui  al  presente  articolo   sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
             A norma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1986, n. 37,
          recante disposizioni in materia di  indennita'  integrativa
          speciale,   era   previsto   che  la  disciplina  contenuta
          nell'articolo soprariportato si dovesse applicare  fino  al
          31   dicembre   1989.   Tale   articolo   prevede   inoltre
          l'estensione di detta disciplina anche ai dipendenti  dello
          Stato  e  delle  altre  amministrazioni  pubbliche,  aventi
          titolo all'indennita' integrativa speciale, sottratti  alla
          contrattazione  collettiva  prevista  dalla  legge 29 marzo
          1983, n. 93, ed al personale il cui  trattamento  giuridico
          e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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