Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 191 del 13/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 20 luglio 1990 n. 168)
Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.
Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991. 2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza". Si ritiene utile trascrivere il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si fara' riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennita' di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entita' dell'indennita' di contingenza e' pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto. 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma. 3. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del codice civile nonche' ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici". L'art. 2095 del codice civile soprarichiamato elenca le categorie dei prestatori di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori di lavoro con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico. - Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si trascrive il testo del relativo art. 16: "Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00. 2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". A norma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1986, n. 37, recante disposizioni in materia di indennita' integrativa speciale, era previsto che la disciplina contenuta nell'articolo soprariportato si dovesse applicare fino al 31 dicembre 1989. Tale articolo prevede inoltre l'estensione di detta disciplina anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennita' integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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