Legge Ordinaria n. 218 del 30/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 6 agosto 1990 n. 182)
Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Fusioni, trasformazioni e conferimenti 
  1.  Gli  enti  creditizi  pubblici  iscritti   nell'albo   di   cui
all'articolo 29 del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di
credito agrario e i monti di credito su pegno  di  seconda  categoria
che non raccolgono  risparmio  tra  il  pubblico  possono  effettuare
trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi  di  qualsiasi
natura, da cui,  anche  a  seguito  di  successive  trasformazioni  o
conferimenti, risultino comunque societa'  per  azioni  operanti  nel
settore del credito, nel rispetto  della  distinzione  tra  enti  che
raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la
raccolta del risparmio a medio e lungo termine. 
  2. Alle operazioni di  cui  al  comma  1  nonche'  ai  conferimenti
dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una
o piu' societa' per azioni gia' iscritte  nell'albo  suddetto  ovvero
appositamente costituite anche con  atto  unilaterale  e  aventi  per
oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami  di  essa,  si
applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7. 
  3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate  dagli
organi interni competenti in materia di modifiche statutarie,  devono
essere approvate con decreto del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che
deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del
sistema creditizio. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)