Legge Ordinaria n. 248 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 24 agosto 1990 n. 197)
Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1982, al personale dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il  traffico  aereo  generale,  di
seguito  denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di
quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti
civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Dalla  stessa  data  di  cui al comma 1 si applica, ai fini del
trattamento di previdenza, la disciplina del "Fondo di  previdenza  e
credito  per  i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro
superstiti", gestito dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
per  i  dipendenti  statali,  di cui al testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili  e  militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  La  spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza
per il personale dell'Azienda e' assunta dal bilancio dello  Stato  e
fa  carico  al  capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro.
  4.  L'Azienda,  ai fini dell'applicazione del comma 3, e' tenuta al
versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a  carico  del
personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile
1976, n. 177, e successive modificazioni ed  integrazioni,  calcolata
sulla  base  contributiva  di  cui agli articoli 4 e 5 della presente
legge, nonche' al versamento  di  un  contributo  pari  a  due  volte
l'importo  della  ritenuta  predetta. I rapporti finanziari derivanti
dal versamento della ritenuta e del contributo  di  cui  al  presente
comma  saranno  regolati  con  decreto  del  Ministro del tesoro, con
decorrenza 1› gennaio 1982.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.P.R. n. 1092/1973 reca: "Approvazione del testo
          unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza   dei
          dipendenti civili e militari dello Stato".
             -  Il D.P.R. n. 1032/1973, e successive modificazioni ed
          integrazioni, reca: "Approvazione  del  testo  unico  delle
          norme   sulle   prestazioni   previdenziali  a  favore  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato".
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge n. 177/1976, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni   (Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni. Miglioramento del trattamento  di  quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza) e' il seguente:
             "Art.  13  (Ritenute  in  conto  entrate  Tesoro).  -  A
          decorrere dal 1› gennaio 1976,  i  dipendenti  dello  Stato
          sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7
          per cento dell'80 per cento:
              1)   dello   stipendio   lordo   e   della  tredicesima
          mensilita';
              2)  dell'assegno  perequativo  pensionabile di cui alla
          legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni  o
          indennita'  di  cui  alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30
          luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16  novembre
          1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
              3)  dell'indennita'  di  funzione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla
          legge 10 dicembre 1973, n. 804;
              4)  dell'assegno  personale di cui all'articolo 202 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3;
              5)  dell'indennita'  integrativa  speciale  di cui alla
          legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
          integrazioni,    compreso   l'importo   corrisposto   sulla
          tredicesima mensilita';
              6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai
          fini della maggiorazione della  base  pensionabile  di  cui
          agli articoli 15 e 16.
             Agli   effetti   del   precedente   comma,  gli  assegni
          imponibili si considerano integralmente anche se dovuti  in
          misura ridotta.
             A  decorrere dal 1› gennaio 1976 e' soppresso il secondo
          comma  dell'art.  3  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

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