Legge Ordinaria n. 290 del 11/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 18 ottobre 1990 n. 244)
Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
  "Su  richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui
alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese
successivo  a  quello  nel  quale  e'  stata  presentata  la domanda,
sempreche' tale decorrenza sia stata  indicata  contestualmente  alla
presentazione della domanda stessa.
  Le  pensioni  corrisposte  dalla  Cassa  sono  cumulabili con altri
trattamenti pensionistici".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in
          materia di previdenza per gli ingegneri e gli  architetti),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   1   (Prestazioni).   -  La  Cassa  nazionale  di
          previdenza ed assistenza per gli  ingegneri  ed  architetti
          corrisponde le seguenti pensioni:
               a) di vecchiaia;
               b) di anzianita';
               c) di inabilita' e invalidita';
               d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
             Tutte  le  pensioni  sono  corrisposte  su domanda degli
          aventi diritto.  I trattamenti pensionistici decorrono  dal
          primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in  cui e'
          avvenuta la  presentazione  della  domanda,  ad  esclusione
          delle  pensioni  di cui alle lettere a) e d) del precedente
          comma, che decorrono dal primo giorno del  mese  successivo
          al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
            Su   richiesta   dell'interessato   la  decorrenza  della
          pensione  di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma  e'
          differita  al primo giorno del mese successivo a quello nel
          quale e'  stata  presentata  la  domanda,  sempreche'  tale
          decorrenza   sia   stata   indicata   contestualmente  alla
          presentazione della domanda stessa.
             Le  pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con
          altri trattamenti pensionistici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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