Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 377 del 12/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1990, n. 291
Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.
Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti: "3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresi', in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche. 4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sui particolari servizi d'Istituto. 5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. 6. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi". 2. L'indennita' di carica prevista dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, viene corrisposta nella misura e secondo le modalita' ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con funzioni di livello B. 3. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unita' e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. 4. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attivita' di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 427/1985 (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5 (Servizi ispettivi di finanza). - 1. Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge. 2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sopressi. 3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresi', in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche. 4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sui particolari servizi d'Istituto. 5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. 6. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi. 7. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungera' da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo. 9. L'attivita' di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza e' curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione. 10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma puo' essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge". - Il testo dell'art. 10 (Segretario della programmazione), quarto comma, della legge n. 48/1987 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica), come modificata dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' il seguente: "Se l'incarico e' conferito a persona che sia gia' dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento". - Il testo del comma 10 dell'art. 24 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'art. 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato". - Il testo dell'art. 26 della citata legge n. 67/1988 e' il seguente: "Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula della convenzione di cui al comma 6. Il fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota. 3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi: a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato; b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento; c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle liquidazioni e delle decisioni amministrative; d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi; e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale; f) tutela e recupero del patrimonio artistico. 4. I predetti progetti dovranno contenere: a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui; b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attivita'; c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilita' anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati; d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici. 5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttivita' ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra' comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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