Legge Ordinaria n. 396 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1990, n. 300
Interventi per Roma, capitale della Repubblica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                            (Obiettivi). 
 
  1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali
all'assolvimento da parte della citta' di Roma del ruolo di  capitale
della Repubblica e diretti a: 
    a) realizzare il sistema  direzionale  orientale  e  le  connesse
infrastrutture, anche attraverso  una  riqualificazione  del  tessuto
urbano e sociale del quadrante Est  della  citta',  nonche'  definire
organicamente il piano di localizzazione delle sedi  del  Parlamento,
del Governo, delle amministrazioni  e  degli  uffici  pubblici  anche
attraverso il  conseguente  programma  di  riutilizzazione  dei  beni
pubblici; 
    b)  conservare   e   valorizzare   il   patrimonio   monumentale,
archeologico  e  artistico,  creare   parchi   archeologici   ed   in
particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia  Antica,
incrementare e valorizzare il sistema di parchi urbani  e  suburbani,
nonche' acquisire le aree necessarie  e  quelle  ancora  private  del
comprensorio di Villa Ada; 
    c)  assicurare  la  piu'  efficace  tutela  dell'ambiente  e  del
territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere
e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per  il  tempo
libero nonche' interventi di recupero edilizio, di rinnovo  urbano  e
di  riqualificazione  delle  periferie,  ivi  comprese  le  opere  di
carattere igienico-sanitario; 
    d) adeguare la dotazione dei servizi e delle  infrastrutture  per
la mobilita' urbana e metropolitana anche attraverso  la  definizione
di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilita'  del  Tevere
con la sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione  delle
attivita'  aeroportuali  nonche'  il  potenziamento   del   trasporto
pubblico  su  ferro  con  sistemi  integrati  ed  in  sede   propria,
sotterranea e di superficie; 
    e) qualificare le universita' e i centri di ricerca  esistenti  e
realizzare nuovi atenei  e  nuove  strutture  per  la  scienza  e  la
cultura; 
    f) costituire un polo europeo dell'industria dello  spettacolo  e
della comunicazione e realizzare il sistema congressuale,  fieristico
ed  espositivo  anche  attraverso  il   restauro,   il   recupero   e
l'adeguamento delle strutture esistenti; 
    g)  provvedere  alla  adeguata  sistemazione  delle   istituzioni
internazionali operanti in Italia e presenti a Roma. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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