Legge Ordinaria n. 86 del 26/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 aprile 1990 n. 97)
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1. L'articolo 314 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio
il  possesso  o  comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa
mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre  a
dieci anni.
   Si  applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando
il colpevole ha agisto al solo scopo di  fare  uso  momentaneo  della
cosa,  e  questa,  dopo  l'uso  momentaneo,  e'  stata immediatamente
restituita".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 

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