Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 105 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1991, n. 79
Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _____
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Le leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 (Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani) e 25 maggio 1979, n. 100 (Provvedimenti per il settore zolfifero), sono state, rispettivamente, pubblicate nelle Gazzette ufficiali della regione siciliana n. 25 del 7 giugno 1975 e n. 23 del 26 maggio 1979. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), cosi' come modificato dall'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, e' il seguente: "Art. 8. - L'impegno del contributo volontario settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione. L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti. Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dai comma precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo settimanale che l'assicurato deve versare e' stabilito in relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora questi siano inferiori a 156. Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione media di cui ai commi precedenti, per periodi di attivita' in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e' quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo. Per la determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori, accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi risultanti dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da prendere in considerazione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti l'attivita' agricola e non agricola. Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola giornaliera. Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156. Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalita' di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso. Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalita' di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato. I contributi determinati ai sensi del precedente comma da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento. Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai criteri di cui ai comma precedenti comporti l'attribuzione di contributi a settimane del trimestre per le quali non e' consentito il versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante contributi non eccedenti la classe dovuta". - Il testo del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214 (Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano) e' il seguente: "Per i lavoratori dell'industria sofifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' elevata all'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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