Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 110 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1991, n. 81
Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che siano stati assegnati al personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di: a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di eta'; b) dispensa dal servizio per infermita' quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata; c) decesso, con o senza titolo a pensione, finche' permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di riversibilita', e qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per concorrere alla assegnazione degli alloggi. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 39/1982, recante autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi: "Art. 9 (Concessione degli alloggi. Canoni e spese). - La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie e' effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale. Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni. La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprieta' delle azienze dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanera', con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalita' di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonche' ai benefici gia' goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio. In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa puo' essere prorogata, a discrezione dell'amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non puo' comunque super- are i dodici mesi". - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), come modificato dall'art. 13- bis del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, aggiunto dalla legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25: "Art. 22 (Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.). - Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente art. 1, lettera a), nonche' ai sensi dell'art. 2, lettera e), del decreto del Presidente della Republica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in L. 5.500.000. Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente art. 21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge". Il limite di L. 5.500.000 e' stato via via aumentato dal CIPE con successive deliberazioni. Da ultimo, con deliberazione 30 marzo 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1989), tale limite e' stato elevato a L. 11.000.000, con facolta' per le regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%. - La legge n. 392/1978 ha dettato la disciplina delle locazioni di immobili urbani. - Il regolamento approvato con il D.M. 19 luglio 1984 ha dettato disposizioni per la classificazione degli alloggi di servizio, le modalita' per la formazione della graduatoria, per la concessione, la decadenza e la revoca della concessione e la determinazione del canone.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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