Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 113 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonche' favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia; c) incentivare, mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie; e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. 2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse. 3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali. 4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: "1. Il Ministro: a)-c) (omissis); d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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