Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 114 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori gia' annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. 2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone gia' destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome e' stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome e' stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 1 e 2 del R.D.L. n. 17/1926 (Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento) e' il seguente: "Art. 1. - Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie. Saranno egualmente ricondotti alla forma italiana i cognomi di origine toponomastica, derivanti da luoghi, i cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o deformati con grafia staniera, e altresi i predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera. La restituzione in forma italiana sara' pronunciata con decreto del prefetto della provincia, che sara' notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed annotato nei registri dello stato civile. Chiunque, dopo la restituzione avvenuta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, e' punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila. Art. 2. - Anche all'infuori dei casi preveduti nel precedente articolo, possono essere ridotti in forma italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera, quando vi sia la richiesta dell'interessato. Il decreto e' annotato nei registri dello stato civile.". La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'art. 1 sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire centomila a lire unmilione". - Il R.D. n. 494/1927 reca: "Estensione a tutti i territori delle nuove province delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina". - La legge n. 1322/1920 reca: "Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia". - La legge n. 1778/1920 "Approvazione del trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)