Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 13 del 12/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1991, n. 14
Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.
Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b) nomina dei commissari straordinari del Governo; c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale; h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni; l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate; p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate; q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri; s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza; t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri; u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari; aa) concessione della cittadinanza italiana; bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi; dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; ee) concessione del titolo di citta'; ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari; gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari". - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della medesima legge n. 400/1988 e' il seguente: "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: (omissis); d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)