Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news



Legge Ordinaria n. 137 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1991, n. 98
Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge  3
maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del  regolamento  CEE
n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n.
95/69  della  Commissione  del  17  gennaio   1969,   relativi   alla
commercializzazione delle uova nell'interno della Comunita' economica
europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
di cui al decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come  rideterminati
dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
10 della Gazzetta Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,  vengono
incrementati  di  34   unita'   nella   quinta   qualifica,   profilo
professionale di operatore amministrativo, e di 4 unita' nella quarta
qualifica, profilo professionale di coadiutore. 
  2. Nella  prima  attuazione  della  presente  legge,  il  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'  autorizzato  a  bandire  due
concorsi,  relativi  all'incremento  degli  organici  rispettivamente
della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al  comma  1,
riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per  l'ammissione  ai
concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419,  che
alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno  otto  anni
consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del  presente
articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del  1971.  Per
l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'. 
  3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente
sulla normativa e  sulle  regole  tecniche  per  l'effettuazione  dei
controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai
rispettivi profili professionali. I  vincitori  sono  inquadrati  con
decorrenza  giuridica  ed  economica  dalla  data  di  assunzione  in
servizio. 
  4. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale  previsto  al  comma  5,  sono
abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della
legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la  stessa  decorrenza  e'  altresi'
abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  19
ottobre 1971, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  6
novembre 1971. 
  5. Il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  fissa
con proprio decreto i modelli delle fascette  e  dei  dispositivi  di
etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75  del  Consiglio
del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della  Commissione
del  17  gennaio  1969.  Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla
pubblicazione del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo  2
della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e  spese
alla predisposizione e stampa delle fascette  e  dei  dispositivi  di
etichettatura. 
  6. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  lire
1.066.000.000  in   ragione   d'anno,   si   provvede   mediante   la
corresponsione  da  parte  dei  centri  di  imballaggio  delle   uova
autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  di  una
quota annuale proporzionata  alla  capacita'  lavorativa  dei  centri
stessi, del seguente importo: 
    a) centri di imballaggio  con  capacita'  lavorativa  giornaliera
fino a 8.000 uova: lire 70.000; 
    b) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera  da
8.000 a 80.000 uova: lire 300.000; 
    c) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera  da
80.000 a 160.000 uova: lire 800.000; 
    d) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera  da
160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000; 
    e) centri di imballaggio  con  capacita'  lavorativa  giornaliera
superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000. 
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'agricoltura e delle  foreste,  provvede  ad  adeguare  le  quote
annuali fissate dal comma 6  in  relazione  all'eventuale  incremento
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. 
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SACCOMANDI,Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   La  legge  n.  419/1971,  recante  applicazione  dei
          regolamenti comunitari n. 1619/68 e  n.  95/69  concernenti
          norme  sulla  commercializzazione  delle  uova, affida agli
          organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura
          e  delle  foreste  il   controllo   sull'osservanza   delle
          disposizioni   comunitarie   e   nazionali  concernenti  la
          commercializzazione delle uova (art.  1)  ed  autorizza  il
          Ministero  stesso  ad  avvalersi anche di personale esterno
          alla  sua  amministrazione  per  l'espletamento  di   detti
          controlli  (art.  4).  Si  riporta  il  testo  dei relativi
          articoli 1 e 4:
             "Art.  1.   -   Il   controllo   sull'osservanza   delle
          disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova,
          previste  dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio
          dei  Ministri  della  Comunita'  economica  europea  il  15
          ottobre  1968 e dal relativo regolamento di applicazione n.
          95/69 adottato dalla commissione della Comunita'  economica
          europea  il  17  gennaio  1969,  nonche' delle disposizioni
          contenute nella presente legge e' esercitato  dagli  organi
          centrali  e  periferici  del  Ministero  dell'agricoltura e
          delle foreste, il quale si  avvale  degli  organi  preposti
          dalle  leggi  vigenti  agli accertamenti per la repressione
          delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
          agrari.
             Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di  propria
          competenza,   provvedono  per  la  materia,  oggetto  della
          presente legge, a coordinare la  loro  specifica  attivita'
          col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
             Nulla e' innovato per quanto riguarda l'osservanza delle
          vigenti     norme     sanitarie     e     le     competenze
          dell'Amministrazione sanitaria.
             Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i
          controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68  e  n.
          95/69  anche  alla  importazione delle uova dai Paesi terzi
          nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i  Paesi
          terzi di uova imballate".
             "Art. 4. - Le fascette e i dispositivi di etichettatura,
          previsti  dall'art.  17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e
          dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento  C.E.E.  n.  95/69,
          sono  predisposti  dal  Ministero  dell'agricoltura e delle
          foreste e vengono  forniti  con  l'indicazione  del  numero
          progressivo   ai   centri  d'imballaggio,  che  versano  il
          corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo art.
          9.  I  proventi  vengono  destinati  al  finanziamento  dei
          controlli   specifici  per  l'applicazione  della  presente
          legge.
             Per  l'espletamento  dei  controlli  di  cui  al   comma
          precedente  il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste
          puo'  avvalersi  anche  di  personale  estraneo  alla   sua
          amministrazione.
             I  centri  d'imballaggio  provvedono alla raccolta delle
          uova presso i  produttori  direttamente  o  avvalendosi  di
          raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'art.
          121  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.    773,  e
          autorizzati    dal    capo   dell'ispettorato   provinciale
          dell'agricoltura su proposta dei centri  d'imballaggio  per
          conto dei quali operano".
             - Il D.L. n. 282/1986, recante misure urgenti in materia
          di   prevenzione   e   repressione   delle   sofisticazioni
          alimentari, all'art.  10 ha istituito presso  il  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  l'Ispettorato centrale
          repressione frodi. Si riproduce il testo di detto art.  10,
          quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dalla
          legge di conversione:
             "Art.  10.  -  1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste  e'  istituito   un   Ispettorato   centrale
          repressione  frodi  per l'esercizio delle funzioni inerenti
          alla  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle  sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
          qualita' alle frontiere ed, in  genere,  al  controllo  nei
          settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.
             2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in
          uffici   a    livello    interregionale,    regionale    ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi.
             3.  Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
          della dotazione organica  delle  singole  carriere  di  cui
          all'allegata  tabella  A,  e'  determinato  il numero degli
          addetti   all'Ispettorato   centrale   ed    agli    uffici
          interregionali,   regionali  ed  interprovinciali,  con  la
          specificazione delle relative qalifiche funzionali, e  sono
          stabilite  le  sedi  e le circoscrizioni territoriali degli
          anzidetti uffici periferici.
            4. Per l'esercizio delle funzioni previste  dal  presente
          decreto,  il  personale  di  cui  ai  prospetti  A,  B  e C
          dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di  Stato
          che  lo  abilita  a  fermare  i veicoli di ogni specie. Con
          decreto del Ministro dell'agricoltra e  delle  foreste,  da
          emanarsi  di  concerto co il Ministro dell'interno, saranno
          stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
             5. Ai trasgressori degli ordini intimati  dal  personale
          di  cui  al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa
          da lire trecentomila a lire unmilione".
             - I ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione
          frodi sono stati rideterminati dalla tabella B  annessa  al
          D.P.C.M. 27 luglio 1987, che qui di seguito si riproduce:
                                                           "TABELLA B
 
                DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
                          E DEI PROFILI PROFESSIONALI
 
                  MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
 
          Ruoli del servizio repressione frodi:
             Ottava    qualifica   funzionale:   dotazione   organica
          cumulativa n. 58.
 
                      Profili professionali                       Dot
                      Codice denominazione                        org
                                -
            1 - Funzionario amministrativo  . . . . . . . . . . .  13
          213 - Biologo direttore . . . . . . . . . . . . . . . .   1
          215 - Chimico direttore . . . . . . . . . . . . . . . .  22
          248 - Funzionario agrario . . . . . . . . . . . . . . .  22
                                                                _____
                                                       Totale. . . 58
 
             Settima   qualifica   funzionale:   dotazione   organica
          cumulativa n.  260.
 
                      Profili professionali                       Dot
                      Codice denominazione                        org
                                -
            2 - Collaboratore amministrativo  . . . . . . . . .    29
          214 - Biologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14
          216 - Chimico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70
          249 - Collaboratore agrario . . . . . . . . . . . . .   146
          274 - Programmatore di sistema  . . . . . . . . . . .     1
                                                                 ____
                                                     Totale. . .  260
 
             Sesta   qualifica   funzionale:    dotazione    organica
          cumulativa n. 205.
 
                      Profili professionali                       Dot
                      Codice denominazione                        org
                                -
             3 - Assistente amministrativo  . . . . . . . . . .     2
            15 - Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . .    41
           147 - Assistente tecnico di laboratorio di analisi .    39
           250 - Assistente tecnico agrario . . . . . . . . . .   123
                                                                 ____
                                                     Totale. . .  205
                      Profili professionali                       Dot
                      Codice denominazione                        org
                                -
             Quinta    qualifica   funzionale:   dotazione   organica
          cumulativa n. 86.
 
             4 - Operatore amministrativo . . . . . . . . . . .    10
             6 - Stenodattilografo  . . . . . . . . . . . . . .     5
            16 - Operatore amministrativo contabile . . . . . .    28
           282 - Operatore di sala macchine . . . . . . . . . .     1
           283 - Addetto ai terminali evoluti . . . . . . . . .    42
                                                                 ____
                                                       Totale. . . 86
 
             Quarta   qualifica   funzionale:   dotazione    organica
          cumulativa n. 164.
 
                      Profili professionali                       Dot
                      Codice denominazione                        org
                                -
            5 - Coadiutore  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    56
            7 - Dattilografo  . . . . . . . . . . . . . . . . .    59
          148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico  . . .    48
          285 - Addetto alle macchine ausiliarie  . . . . . . .     1
                                                                 ____
                                                      Totale. . . 164
 
             Terza    qualifica    funzionale:   dotazione   organica
          cumulativa n. 125.
 
                      Profili professionali                       Dot
                      Codice denominazione                        org
                                -
            10 - Conducente di automezzi  . . . . . . . . . . .    26
            24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera .    99
                                                                  ___
                                                      Totale. . . 125
             - Il secondo comma dell'art. 4 della legge n.  419/1971,
          gia'   innanzi   riportato,   ha  consentito  al  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi di  personale
          esterno  per  l'espletamento  dei  controlli  in materia di
          commercializzazione delle uova.
             - Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'art.  4  della
          medesima legge n.  419/1971, gia' innanzi riprodotto, hanno
          disciplinato  la  predisposizione  da  parte  del Ministero
          dell'agricoltura e  delle  foreste  delle  fascette  e  dei
          dispositivi  di  etichettatura, la loro fornitura ai centri
          d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo,
          la destinazione  di  tali  proventi  al  finanziamento  dei
          controlli,   il   possibile  affidamento  dei  controlli  a
          personale estraneo al Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste.
             -  Il  D.M.  19  ottobre  1971 reca: "Modalita' relative
          all'attuazione dell'art. 9 della legge 3  maggio  1971,  n.
          419,  concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari
          n. 1619/68 e n. 95/69  in  materia  di  commercializzazione
          delle  uova". Esso e' stato emanato in attuazione dell'art.
          9 della legge n. 419/1971, articolo di cui si riproduce  di
          seguito il testo:
             "Art.  9.  - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per
          l'agricoltura e  le  foreste  le  modalita'  relative  alla
          predisposizione  ed alla distribuzione delle fascette e dei
          dispositivi di etichettatura ed a quant'altro  occorra  per
          l'applicazione della presente legge".
             - L'art. 2 della legge n. 419/1971, che di seguito viene
          riprodotto,  disciplina i centri d'imballaggio delle uova e
          l'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' rilasciata
          dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
             "Art. 2. - Possono svolgere i compiti di classificazione
          delle uova in categorie di qualita' e  di  peso,  stabiliti
          dai  regolamenti  CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i
          produttori  singoli  ed  associati  che,  in  possesso  dei
          prescritti  requisiti,  vengano  autorizzati  dal Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali  centri
          d'imballaggio.
             I  titolari di imprese avicole, singoli o associati, che
          dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente,
          la  loro  attivita'   o   quella   dei   propri   familiari
          all'allevamento  delle  specie  avicole,  sono  considerati
          imprenditori avicoli.
             L'autorizzazione  e'   rilasciata   su   domanda   degli
          interessati,  da  presentarsi  all'ispettorato  provinciale
          dell'agricoltura competente per territorio,  dal  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  il  quale,  sentito il
          parere dei competenti organi  regionali,  vi  provvede  con
          proprio  decreto, previo accertamento della sussistenza dei
          necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad  una
          commissione  provinciale composta dal capo dell'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura,   che   la   presiede,   dal
          veterinario   provinciale,   da  tre  rappresentanti  delle
          categorie interessate, rispettivamente da due  dei  diretti
          produttori  e da uno dei commercianti, segnalati dalla cam-
          era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,  e
          da   un   rappresentante   designato   dall'amministrazione
          provinciale. Le funzioni di  segretario  della  commissione
          sono   esercitate   da   un   funzionario  dell'ispettorato
          provinciale dell'agricoltura.
             Ai  componenti  ed  al  segretario   della   commissione
          provinciale  sara' corrisposto il gettone di presenza nella
          misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n.  417  e  agli
          aventi  diritto  l'indennita'  di  missione  ed il rimborso
          delle spese di viaggio.
             Le spese  di  funzionamento  della  commissione  saranno
          imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184
          dello   stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle  foreste  per  l'anno  finanziario
          1971   e   corrisponente   capitolo   relativo   agli  anni
          successivi.
             L'autorizzazione  e'  revocata  qualora  la  commissione
          predetta  accerti in qualsiasi momento che non sussistono i
          requisiti  per  la  completa   funzionalita'   dei   centri
          d'imballaggio.
             Le  imprese  ed  i  produttori  autorizzati a funzionare
          quali centri  d'imballaggio  sono  iscritti  in  un  elenco
          tenuto  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il
          quale ne trasmette copia al Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'.
             Il   rilascio   dell'autorizzazione   di  cui  ai  commi
          precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare  o
          sua  frazione,  della  tassa di concessione governativa, da
          corrispondere in modo  ordinario,  di  lire  30.000  per  i
          centri  di  potenzialita'  lavorativa giornaliera inferiore
          10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di  potenzialita'
          lavorativa  giornaliera  da  10.000 a 50.000 uova e di lire
          500.000  per  i  centri  di  imballaggio  di  potenzialita'
          lavorativa superiore.
             Per  tutti  i  centri  gestiti da imprenditori agricoli,
          singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione
          governativa sono ridotte alla meta'.
             La  potenzialita'  lavorativa  giornaliera  dei   centri
          d'imballaggio   deve   risultare   dai   provvedimenti   di
          autorizzazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)