Legge Ordinaria n. 16 del 15/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1991, n. 16
Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attivita' antidroga.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             Direzione centrale per i servizi antidroga 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, la  Direzione  centrale  per  i
servizi antidroga. 
  2. Il servizio  centrale  antidroga,  istituito  dall'articolo  35,
secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' soppresso  ed  i
relativi  compiti  ed  attribuzioni  sono  conferiti  alla  Direzione
centrale di cui al comma 1,  nella  quale  confluiscono  altresi'  il
personale, le strutture,  le  dotazioni  e  i  mezzi  finanziari  del
servizio stesso. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
             "Art.  35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi
          restando i compiti del Ministro dell'interno in materia  di
          coordinamento  e  di pianificazione delle forze di polizia,
          di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato  l'art.
          7 della legge 22 dicembre 1975, n.  685.
             I  compiti  e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio
          di cui all'art. 7 della legge citata nel  comma  precedente
          sono  attribuiti  al dipartimento della pubblica sicurezza,
          presso il quale e' istituito  un  apposito  servizio  della
          Direzione   centrale   della   polizia  criminale,  in  cui
          confluiscono il personale,  le  strutture  e  le  dotazioni
          dell'ufficio stesso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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