Legge Ordinaria n. 19 del 09/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 21 gennaio 1991, n. 17
Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito
della speciale collocazione  geopolitica  del  suo  territorio  quale
regione   frontaliera   della   Comunita'  economica  europea,  degli
strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e
finanziaria  con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica,
nonche'  con  l'Unione  Sovietica,  sono  stabiliti  gli   interventi
previsti dalla presente legge.
  2.  Il  Governo, per concorrere alle finalita' indicate al comma 1,
nonche'  per  valorizzare  l'"Iniziativa  Pentagonale"  di  cui  alla
riunione  dei  Capi  di  Governo  di Austria, Cecoslovacchia, Italia,
Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1›  agosto  1990,  ed  i
rapporti  delle  regioni  italiane nord-orientali con le comunita' di
lavoro previste dalla predetta "Iniziativa  Pentagonale"  alle  quali
esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un
programma nazionale di interventi coerente con  gli  interessi  della
Comunita' economica europea.
  3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle
opere previste dal programma di cui al comma  2,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da
lui delegato in relazione alle competenze convoca,  d'intesa  con  le
regioni  interessate,  i  rappresentanti  delle Amministrazioni dello
Stato, degli  enti  pubblici,  delle  regioni  e  degli  enti  locali
interessati  in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che
si  considerano  conclusi  con  l'adesione  di   tutti   i   soggetti
partecipanti,  sostituiscono  ad  ogni  effetto  gli atti d'intesa, i
pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla  osta  previsti
da  leggi  statali  e  regionali, fatta eccezione per le procedure di
variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie,
nonche'  per  le  procedure  relative  alla  valutazione dell'impatto
ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della  legge  8  luglio
1986,  n.  349,  e  dai relativi decreti attuativi del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  6  della  legge  n.  349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985.
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
             6.  Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8.  Il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali nel
          caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del  decreto-legge
          27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli  articoli  4  e  82  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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