Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 202 del 12/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1991, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991. 3. Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, somme maggiori di quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate ai predetti articoli, possono computare l'eccedenza in diminuzione dell'ammontare del versamento delle corrispondenti tasse dovute per il periodo successivo; le maggiori somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione delle tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non si applica se le maggiori somme versate superano l'importo del tributo dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo il tributo non e' dovuto; in tal caso il contribuente puo' chiedere il rimborso sulla base degli originali delle ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende nota in apposito registro del provvedimento di rimborso. Se l'importo complessivo della ricevuta presentata per il rimborso e' superiore a quello per il quale si richiede il rimborso stesso, l'obbligo della conservazione della ricevuta e' assolto con la conservazione di copia autenticata della medesima. 4. Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno corrisposto somme inferiori a quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, devono effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le modalita' e in ragione dei dodicesimi indicati rispettivamente nel comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo 8 del predetto decreto; al versamento sono altresi' tenuti, nei termini, con le modalita' e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno corrisposto la tassa speciale erariale sugli aeromobili in misura inferiore a quella che risulta dovuta per effetto delle modificazioni apportate con la presente legge. 5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151.
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