Legge Ordinaria n. 216 del 19/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1991, n. 171
Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei  minori
in attivita' criminose, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, tenuto  conto  della  situazione
eccezionale determinatasi nel  Paese,  sostiene  iniziative  volte  a
tutelare e favorire la crescita,  la  maturazione  individuale  e  la
socializzazione della persona di eta' minore, al fine di eliminare le
condizioni di disagio mediante: 
    a) l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori per i quali
si  sia  reso  necessario  l'allontanamento  temporaneo   dall'ambito
familiare; 
    b) l'attuazione di interventi a sostengo  delle  famiglie,  anche
dopo il reinserimento del minore a seguito della  eliminazione  della
situazione  di  rischio  in  particolare  per  l'assolvimento   degli
obblighi scolastici; 
    c) l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa di  presenza
sociale nei quartieri a rischio; 
    d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo  accordo  con
le competenti autorita'  scolastiche  e  in  base  ad  indirizzi  del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  nell'ambito  delle  strutture
scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale  o  nel
periodo estivo. 
  2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia puo' essere
disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli  330,
333 e 336 del codice civile, su  segnalazione  dei  servizi  sociali,
degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorita'  di
pubblica sicurezza. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive il testo degli articoli 330,  333  e  336
          del  codice civile, come sostituiti, rispettivamente, dagli
          articoli 152, 155 e 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151:
             "Art. 330 (Decadenza dalla potesta'  sui  figli).  -  Il
          giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando
          il  genitore  viola  o trascura i doveri ad essa inerenti o
          abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
             In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare
          l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".
             "Art. 333  (Condotta  del  genitore  pregiudizievole  ai
          figli).  -  Quando  la  condotta  di  uno  o  di entrambi i
          genitori non e'  tale  da  dare  luogo  alla  pronuncia  di
          decadenza   prevista  dall'art.  330,  ma  appare  comunque
          pregiudizievole   al   figlio,   il   giudice,  secondo  le
          circostanze puo' adottare  i  provvedimenti  convenienti  e
          puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
          familiare.
             Tali   provvedimenti   sono   revocabili   in  qualsiasi
          momento".
             "Art. 336 (Procedimento).  -  I  provvedimenti  indicati
          negli   articoli   precedenti   sono  adottati  su  ricorso
          dell'altro genitore, dei parenti o del  pubblico  ministero
          e,  quando  si  tratta di revocare deliberazioni anteriori,
          anche del genitore interessato.
             Il tribunale provvede in camera  di  consiglio,  assunte
          informazioni  e  sentito il pubblico ministero. Nei casi in
          cui il  provvedimento  e'  richiesto  contro  il  genitore,
          questi deve essere sentito.
             In   caso   di  urgente  necessita'  il  tribunale  puo'
          adottare,  anche  di  ufficio,   provvedimenti   temporanei
          nell'interesse del figlio".

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