Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 229 del 27/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1991, n. 179
Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 94/1988 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari) e' il seguente: "1. E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni; d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente".
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