Legge Ordinaria n. 262 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1991, n. 193
Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si
applicano, in materia di permessi sindacali  annuali  retribuiti,  le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola  aventi  diritto
alle aspettative sindacali di cui  all'articolo  45  della  legge  18
marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10  novembre  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire,  per  i
loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al
citato articolo 45, anche di permessi  annuali  retribuiti,  riferiti
all'anno scolastico. 
  3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui  al  comma
2, nei limiti del numero totale annuo di cui al  comma  5,  anche  le
organizzazioni  sindacali  aderenti  alle  confederazioni   nazionali
maggiormente rappresentative, o ad esse  collegate,  non  contemplate
nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni  sindacali
facciano parte  della  delegazione  sindacale  determinata,  ai  fini
dell'accordo sindacale  per  il  triennio  1991-1993  riguardante  il
comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro  per
la funzione pubblica  7  dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990. 
  4.  Il  cumulo  dei   permessi   sindacali   retribuiti,   previsto
dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e'  effettuato,
per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, anche per compensazione in  ambito  nazionale,
secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti  esoneri  dal
servizio tra le  varie  province,  che  tenga  conto  delle  esigenze
peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale. 
  5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo  sono
attribuiti nei limiti del  numero  totale  annuo  complessivamente  a
disposizione, determinato secondo quanto  disposto  dall'articolo  47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della  legge  17
novembre 1978, n. 715. 
  6.  La  ripartizione  del  numero  totale  dei   permessi   annuali
attribuibili di cui al comma 5 e' effettuata, per gli anni scolastici
1990-1991 e  1991-1992,  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  di  cui  all'articolo  8
della legge 17 novembre 1978, n. 715. 
  7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di
cui al comma  2  concessi  fino  all'anno  scolastico  1989-1990  dal
Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo  47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della  legge  17
novembre 1978, n. 715. 
  8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma  10,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica  anche
per gli anni scolastici 1990-1991 e  1991-1992,  fino  a  quando  non
sara' data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto. 
  9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco  dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al  presente  articolo
viene pubblicato ogni anno nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero
della pubblica istruzione. 
  10. Sono altresi' annualmente pubblicati nel  Bollettino  ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione,  con  decreti  del  Ministro
della pubblica istruzione, gli elenchi  del  personale  della  scuola
comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da  quelli  di
istituto. 
   11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno  riportare,  oltre
all'indicazione delle sedi di titolarita', anche quella  degli  enti,
degli  uffici  o  delle  organizzazioni  beneficiari   del   comando,
dell'aspettativa,  dell'utilizzazione  o  della  collocazione   fuori
ruolo. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 249/1968 concerne: "Delega al Governo per
          il riordinamento dell'amministrazione dello Stato,  per  il
          decentramento  delle  funzioni  e  per  il  riassetto delle
          carriere e  delle  retribuzioni  dei  dipendenti  statali".
          L'art. 45 cosi' recita:
             "Art.  45.  -  I dipendenti civili delle amministrazioni
          dello Stato, comprese quelle ad ordinamento  autonomo,  che
          ricoprono   cariche   elettive   in   seno   alle   proprie
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative sono, a domanda da  presentare  tramite  la
          competente  organizzazione,  collocati  in  aspettativa per
          motivi sindacali.
             Il  numero  globale  dei  dipendenti  da  collocare   in
          aspettativa  e'  fissato in rapporto di una unita' per ogni
          5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per
          l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa  e'
          effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e
          per   la   scuola  e  singolarmente  per  ciascuna  azienda
          autonoma.
             Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali,
          in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede,
          entro il primo trimestre di ogni  triennio,  la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  sentite  le  organizzazioni
          interessate".
             - Si trascrive il testo del dispositivo del D.P.C.M.  10
          novembre  1989,  recante  determinazione e ripartizione del
          contingente  delle  aspettative  sindacali   nel   comparto
          "scuola" per i trienni 1984-86 e 1987-89:
             "Art.  1.  -  1. Il contingente di duecentoventi unita',
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del  24  dicembre 1984, dei dipendenti, docenti e
          non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica
          per i quali e' consentito - per il triennio  1984-86  -  il
          collocamento  in  aspettativa  ai  sensi dell'art. 45 della
          legge 18 marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle  decisioni
          giurisdizionali  del tribunale amministrativo regionale del
          Lazio - sezione III, n. 2616-1986, del Consiglio di Stato -
          sezione VI, n.   463-1987 e  del  tribunale  amministrativo
          regionale  del  Lazio - sezione I, n. 597-1988, indicate in
          premessa,  e'  cosi'  ripartito   tra   le   organizzazioni
          sindacali     a     carattere     nazionale    maggiormente
          rappresentative:
              sessantanove unita' al Sindacato nazionale autonomo dei
          lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);
              sessantatre   unita'   alla   Confederazione   italiana
          sindacale   lavoratori   (C.I.S.L.)  nelle  sue  componenti
          S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.;
              cinquantatre  unita'   alla   Confederazione   generale
          italiana lavoratori (C.G.I.L.);
              ventidue   unita'  alla  Unione  nazionale  del  lavoro
          (U.I.L.);
              sette unita' alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);
              sei  unita'  alla  Confederazione  italiana   sindacati
          nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).
             Art.  2.  -  1.  Il  contingente  di  duecentoventisette
          unita', previsto dal decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri del 3 dicembre 1987, dei dipendenti, docenti e
          non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica
          per  i  quali  e' consentito - per il triennio 1987-89 - il
          collocamento in aspettativa ai  sensi  dell'art.  45  della
          legge  18  marzo 1968, n. 249, in adesione all'ordinanza n.
          790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio -
          sezione I e all'ordinanza del Consiglio di Stato -  sezione
          VI,  n.  768-1989, e' cosi' ripartito tra le organizzazioni
          sindacali    a     carattere     nazionale     maggiormente
          rappresentative:
              settantadue  unita'  al  Sindacato  nazionale  autonomo
          lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);
              sessantacinque  unita'  alla  Confederazione   italiana
          sindacati   lavoratori   (C.I.S.L.)  nelle  sue  componenti
          S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L. e C.I.S.L.-Scuola;
              cinquantacinque  unita'  alla  Confederazione  generale
          italiana lavoratori (C.G.I.L.);
              ventidue   unita'   alla  Unione  italiana  del  lavoro
          (U.I.L.);
              sette unita' alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);
              sei  unita'  alla  Confederazione  italiana   sindacati
          nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.)".
             -  Si  trascrive  il  testo  del  dispositivo del D.M. 7
          dicembre  1990,  recante  designazione  dei  componenti  le
          delegazioni  trattanti  l'accordo sindacale per il triennio
          1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola:
             "Art.  1.  -  La  delegazione  di  parte pubblica di cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          marzo  1986,  n. 68, abilitata a condurre la trattativa per
          la  formazione  dell'accordo  sindacale  per  il   triennio
          1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola,
          e' composta nel modo seguente:
              Ministro per la funzione pubblica, presidente;
              Ministro   del   tesoro,  o  Sottosegretario  di  Stato
          delegato;
              Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          o Sottosegretario di Stato delegato;
              Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  o
          Sottosegretario di Stato delegato;
              Ministro  della  pubblica istruzione, o Sottosegretario
          di Stato delegato.
             Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5  marzo  1986,  n.
          68,   abilitata   alla   trattativa   per   la   formazione
          dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93  riguardante
          il comparto del personale della scuola, e' composta:
              dai   rappresentanti   delle   seguenti  organizzazioni
          sindacali    nazionali    di     categoria     maggiormente
          rappresentative nel comparto del personale della scuola:
               CGIL/Scuola,  organizzazione  di categoria di comparto
          aderente alla C.G.I.L.;
               Feder/Scuola/CISL,  organizzazione  di  categoria   di
          comparto aderente alla C.I.S.L.;
               UIL/Scuola,  organizzazione  di  categoria di comparto
          aderente alla U.I.L.;
               CONFSAL/SNALS, organizzazione di categoria di comparto
          aderente alla Conf.S.A.L.;
               Federazione sindacale Gilda-UNAMS, in via  eccezionale
          tenuto  conto  di quanto previsto dalla direttiva-circolare
          del 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5  e  in  considerazione
          degli    scostamenti    minimi   rispetto   ai   discrimini
          quantitativi di cui alla predetta direttiva  circolare  del
          28  ottobre  1988,  della  sua consistenza in rapporto alle
          altre   organizzazioni    sindacali    del    comparto    e
          dell'aggregazione  tra  il  personale operante nel comparto
          "scuola"  con  conseguente   prospettiva   di   tendenziale
          crescita della consistenza rappresentativa;
              dai   rappresentanti   delle   seguenti  Confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
               Confederazione  generale   italiana   dei   lavoratori
          (C.G.I.L.);
               Confederazione     italiana    sindacato    lavoratori
          (C.I.S.L.);
               Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
               Confederazione    italiana     dirigenti     d'azienza
          (C.I.D.A.);
               Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori
          (C.I.S.N.A.L.);
               Confederazione  italiana sindacati autonomi lavoratori
          (C.I.S.A.L.);
               Confederazione    sindacati    autonomi     lavoratori
          (Conf.S.A.L.);
               Confederazione   autonoma  dei  quadri  diretti  della
          funzione pubblica (Confe.D.I.R.)".
             - La legge n. 715/1978 riguarda  "Copertura  finanziaria
          del  D.P.R.  concernente la corresponsione di miglioramenti
          economici ai dipendenti dello Stato". Il testo dell'art.  8
          di detta legge e' il seguente:
             "Art.  8.  -  Per i permessi sindacali retribuiti di cui
          all'art.  47  della  legge  18  marzo  1968,  n.  249,   e'
          consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad
          amministrazioni  operanti  nella  stessa provincia. In tale
          ipotesi  i  nominativi  dei  beneficiari  dovranno   essere
          segnalati,  oltreche'  ai Ministeri interessati, anche alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  la  designazione
          avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione
          per  i  casi  di decadenza dall'incarico sindacale elettivo
          ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
             I  permessi  sindacali  retribuiti  sono  concessi  alle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative su
          base nazionale".
             - Il testo dell'art. 47 della citata legge  n.  249/1968
          e' il seguente:
             "Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di
          cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi
          collegiali  statutari  delle varie organizzazioni sindacali
          del personale civile dello Stato e che non siano  collocati
          in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della
          rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino
          eccezionali   ed  inderogabili  esigenze  di  servizio,  ad
          assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo
          necessario  per  presenziare  alle   riunioni   dell'organo
          collegiale  o  per  l'espletamento  della normale attivita'
          sindacale.   In   ciascuna   provincia   e   per   ciascuna
          organizzazione  sindacale, l'autorizzazione e' concessa per
          tre dipendenti per Ministero, azienda  autonoma  od  ordine
          scolastico  e  per  una  durata  media  non superiore a tre
          giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze  dal
          servizio  per  la  partecipazione  a  congressi  e convegni
          nazionali  ovvero  per  la  partecipazione   a   trattative
          sindacali   su   convocazione   dell'amministrazione.   Ove
          ricorrano particolari  esigenze  delle  organizzazioni,  le
          amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze
          oltre i limiti predetti".
             -  Il  D.P.R.  n.  399/1988  riguarda  il  contratto del
          comparto  del personale  della  scuola  per  il  periodo  1
          gennaio  1988-31  dicembre  1990. Il testo del comma 10 del
          relativo art. 3 e' il seguente: "10.  Il personale  docente
          della  scuola  secondaria,  ivi  compreso  quello dei licei
          artistici e  degli  istituti  di  arte,  puo'  prestare,  a
          domanda,  limitatamente  agli  anni  scolastici  1988-89  e
          1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza  all'orario
          d'obbligo,  fino  a  ventiquattro  ore  settimanali. Le ore
          eccedenti, prestate per la sostituzione dei docenti assenti
          sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art.
          6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 aprile
          1987, n. 209, aumentata del venti per  cento;  per  le  ore
          eccedenti   prestate  in  classi  collateriali,  in  quanto
          disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la
          struttura delle singole cattedre  funzionanti,  i  compensi
          sono  stabiliti  nella  misura  prevista  dal  comma  2 del
          medesimo art. 6".
             Il testo dell'art. 14, comma 8, del medesimo decreto, e'
          il seguente: "8. Nelle scuole elementari e secondarie,  ivi
          compresi  gli  istituti  di  arte  ed  i licei artistici, a
          decorrere  dal 1 settembre 1990 i  docenti  possono,  prima
          dell'inizio  delle  lezioni  di  ciascun  anno  scolastico,
          dichiarare  la  propria  disponibilita'  a   svolgere   per
          l'intero  anno  scolastico  altre  tre  ore  settimanali di
          servizio  in  aggiunta  a  quelle  previste  dal   presente
          articolo.    Dette    attvita'    sono   preordinate   alla
          predisposizione   ed   all'attuazione    di    insegnamenti
          individualizzati,  ad  interventi di prevenzione e recupero
          dello  svantaggio  scolastico,  di   arricchimento   e   di
          integrazione  dell'offerta  formativa, di orientamento e di
          studio-lavoro.  Le  predette  ore,   che   possono   essere
          utlizzate  con  cadenze  diverse  da  quella settimanale ed
          anche in orari pomeridiani, vanno  inserite  nel  programma
          deliberato  dal  collegio  dei  docenti  ed  effettivamente
          svolte. La concreta applicazione della normativa di cui  al
          presente  comma  sara'  definita  in  sede  di negoziazione
          decentrata  a  livello  nazionale  sulla  base  di  criteri
          definiti  per  gli  aspetti  finanziari  dal Ministro della
          pubblica istruzione di concerto con il Ministro del  tesoro
          e della funzione pubblica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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