Legge Ordinaria n. 282 del 25/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1991, n. 203
Riforma dell'ENEA.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Comitato  nazionale  per  la  ricerca  e  per  lo  sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito  con  la
legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi  15  dicembre
1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n.  84,  assume  la  denominazione  di
"Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)".  In
tutte le vigenti disposizioni di legge o di  regolamento  le  parole:
"Comitato nazionale per la ricerca e  per  lo  sviluppo  dell'energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA)" sono pertanto sostituite
dalle parole: "Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente
(ENEA)". 
  2. L'ENEA ha personalita' giuridica di diritto pubblico e  ha  sede
in   Roma.   Esso   opera   secondo   le   direttive   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  (CIPE)  ed  e'
sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, sentiti  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione
dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro  dell'ambiente,
per quanto attiene le attivita' in campo ambientale. 
  3. Ai fini della presente legge si intendono per  energie  alterna-
tive quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 933/1960 reca: "Istituzione del Comitato
          nazionale per l'energia nucleare".
             - La legge n. 1240/1971,  abrogata  dall'art.  23  della
          presente    legge,   concerneva:   "Norme   relative   alla
          ristrutturazione  del  Comitato  nazionale  per   l'energia
          nucleare (CNEN)".
             -  La  legge  n.  84/1982,  abrogata  dall'art. 23 della
          presente legge, recava: "Modificazioni ed integrazioni alla
          legge  15  dicembre   1971,   n.   1240,   concernente   la
          ristrutturazione   del  Comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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