Legge Ordinaria n. 337 del 19/10/1991 Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1991, n. 255
Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   A  favore  dei  connazionali  trattenuti  in  Iraq  e  Kuwait,
individuati con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sono
sospesi  tutti  i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro
carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi  ai  tributi
locali,  nonche'  da  leggi  in  materia  di  previdenza e assistenza
sociale.
  2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza  e'  compresa
tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del
rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
  3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto
della  sospensione  avverra', senza la corresponsione di soprattasse,
interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini  e  con  le
modalita'  da  stabilirsi  rispettivamente  con  decreti del Ministro
delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  4. I termini per i versamenti d'acconto ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta locale sui redditi,
sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla  presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d'imposta cui
l'acconto si riferisce.
  5. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  11  milioni per l'anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
"Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi
compresi   il  riordinamento  del  Ministero,  il  potenziamento  del
servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale  e
culturale all'estero".
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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