Legge Ordinaria n. 37 del 30/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1991, n. 34
Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Universita' di Firenze.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Istituzione
  1.  E'  istituito  presso  l'Universita'  degli studi di Firenze il
Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).
  2.  Il  LENS e' un laboratorio universitario di ricerca a carattere
nazionale ed internazionale, cui concorrono le universita' italiane e
di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici
e privati, tramite rapporto  convenzionale,  per  gli  scopi  di  cui
all'articolo 2.
  3.  Il  LENS  ha  personalita'  giuridica,  gode di piena autonomia
scientifica, finanziaria ed amministrativa  entro  i  limiti  fissati
dalla  presente  legge  e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento
universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo
per il suo funzionamento.
  4.  Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che
determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.
  5.  I primi membri ordinari del LENS sono: l'Universita' di Firenze
e l'Universita' di Bradford (Regno Unito) in virtu' della convenzione
originaria  firmata in data 13 giugno 1986; l'Universita' di Bordeaux
I (Francia) in virtu' della convenzione firmata in  data  10  ottobre
1986;  l'Universita'  Pierre  et  Marie Curie (Parigi VI, Francia) in
virtu'  della  convenzione  firmata   in   data   5   ottobre   1987;
l'Universita'  di  Lille  (Flandres  Artois, Francia) in virtu' della
convenzione  firmata  in  data  29  gennaio  1988;  tutte  le   altre
universita'  che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di
entrata in vigore della  presente  legge.  Diventano  inoltre  membri
ordinari  del LENS le altre universita' italiane e di Paesi stranieri
che  ne  facciano  richiesta  mediante  la  stipula  di   convenzioni
integrative di quella originaria.
  6.  Lo  statuto  del LENS e' proposto da una commissione formata da
due  membri  per  ognuna  delle  universita'  convenzionate  all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai
rispettivi rettori  o  presidenti,  piu'  un  membro  che  svolge  le
funzioni  di  presidente,  nominato  dal  Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di
ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi  al  LENS  mediante
stipula di apposite convenzioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 

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