Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 390 del 02/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1991, n. 291
Norme sul diritto agli studi universitari.
Norme sul diritto agli studi universitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
AVVERTENZA: Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione e' il seguente: "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e' sociale del Paese". "Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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