Legge Ordinaria n. 394 del 06/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1991, n. 292
Legge quadro sulle aree protette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                   Finalita' e ambito della legge 
1. La presente legge, in attuazione  degli  articoli  9  e  32  della
Costituzione e  nel  rispetto  degli  accordi  internazionali,  detta
principi fondamentali per l'istituzione  e  la  gestione  delle  aree
naturali protette, al fine di garantire e  di  promuovere,  in  forma
coordinata, la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturale del paese. 
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio  naturale
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche  e  biologiche,  o
gruppi  di  esse,  che  hanno  rilevante   valore   naturalistico   e
ambientale. 
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al  comma  2,
specie se vulnerabili, sono sottoposti  ad  uno  speciale  regime  di
tutela e di gestione, allo scopo di perseguire,  in  particolare,  le
seguenti finalita': 
a) conservazione  di  specie  animali  o  vegetali,  di  associazioni
vegetali o  forestali,  di  singolarita'  geologiche,  di  formazioni
paleontologiche, di  comunita'  biologiche,  di  biotopi,  di  valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici  e
idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare una integrazione tra uomo  e  ambiente  naturale,  anche
mediante la  salvaguardia  dei  valori  antropologici,  archeologici,
storici e architettonici e  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali  e
tradizionali; 
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di  ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative
compatibili; 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al
comma 3 costituiscono  le  aree  naturali  protette.  In  dette  aree
possono essere promosse la valorizzazione  e  la  sperimentazione  di
attivita' produttive compatibili. 
5. Nella tutela e nella gestione delle  aree  naturali  protette,  lo
Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di  cooperazione  e
di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della  legge  8
giugno 1990, n. 142. 
 
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
          -  Il  testo degli articoli 9 e 32 della Costituzione e' il
          seguente:
          "Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della  cultura
          e la ricerca scientifica e tecnica.
          Tutela  il  paesaggio  e  il patrimonio storico e artistico
          della Nazione".
          "Art.  32.  -  La  Repubblica   tutela   la   salute   come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita' e garantisce cure gratuite agli indigenti.
          Nessuno puo' essere obbligato a un determinato  trattamento
          sanitario  se  non  per disposizione di legge. La legge non
          puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal  rispetto
          della persona umana".
          -  Il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione
          della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio  1975,
          n. 382) e' il seguente:
          "Art.  81  (Competenze  dello  Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
          a)  l'identificazione,  nell'esercizio  della  funzione  di
          indirizzo  e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge
          n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto  del
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          articolazione territoriale degli  interventi  di  interesse
          statale   ed   alla  tutela  ambientale  ed  ecologica  del
          territorio nonche' alla difesa del suolo;
          b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone
          dichiarate sismiche e  l'emanazione  delle  relative  norme
          tecniche per le costruzioni nelle stesse.
          Per  le  opere  da  eseguirsi  da amministrazioni statali o
          comunque  inesistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento  delle  conformita'  alle prescrizioni delle
          norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per  le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata.
          La  progettazione  di  massima  ed  esecutiva  delle  opere
          pubbliche di interesse statale, da  realizzare  dagli  enti
          istituzionalmente  competenti,  per quanto concerne la loro
          localizzazione e le scelte del tracciato se difforme  dalle
          prescrizioni   e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei  piani
          urbanistici  ed  edilizi,  e'  fatta   dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono  sentire  preventivamente  gli  enti  locali nel cui
          territorio sono previsti gli interventi.
          Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data
          di ricevimento da parte  delle  regioni  del  programma  di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici, si provvede, sentita la commissione
          interparlamentare per le questioni  regionali  con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri  su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri competenti per materia.
          I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6
          ottobre  1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui
          territorio essi devono essere realizzati. Le regioni  hanno
          la  facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui
          al quarto comma dello stesso articolo.
          Resta fermo quanto previsto dalla legge 18  dicembre  1973,
          n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la
          produzione  di  energia  elettrica  e  dalla legge 2 agosto
          1975, n. 393, relativa a norme sulla  localizzazione  delle
          centrali  elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego
          di energia elettrica e dalla legge  24  dicembre  1976,  n.
          898, per le servitu' militari".
          -   Il   testo   dell'art.   27  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
          "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione  e
          l'attuazione  di  opere,  di  interventi  o di programmi di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione,  l'azione  integrata e coordinata di comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza  primaria  o  prevalenti  sull'opera   o   sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
          2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti   di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
          3. Per verificare la possibilita' di  concordare  l'accordo
          di  programma,  il presidente della regione o il presidente
          della provincia o il sindaco convoca una conferenza  tra  i
          rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
          4.   L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  delle
          amministrazioni interessate, e' approvato con atto  formale
          del   presidente  della  regione  o  del  presidente  della
          provincia o del sindaco ed  e'  pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale  della  regione.  L'accordo, qualora adottato con
          decreto del presidente della regione, produce  gli  effetti
          della  intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  determinando  le
          eventuali   e   conseguenti   variazioni   degli  strumenti
          urbanistici e sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
          5.   Ove  l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza.
          6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e
          gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono  svolti da un
          collegio presieduto dal  presidente  della  regione  o  dal
          presidente  della  provincia  o  dal  sindaco e composto da
          rappresentanti  dagli  enti locali interessati, nonche' dal
          commissario del Governo nella regione o dal prefetto  nella
          provincia    interessata    se    all'accordo   partecipano
          amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
          7. Allorche' l'intervento  o  il  programma  di  intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
          8. La disciplina di cui al presente articolo si  applica  a
          tutti  gli  accordi  di programma previsti da leggi vigenti
          relativi ad opere, interventi o programmi di intervento  di
          competenza  delle  regioni,  delle  province  o dei comuni,
          salvo i casi in cui  i  relativi  procedimenti  siano  gia'
          formalmente  iniziati  alla data di entrata in vigore della
          presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.
          7 della legge 1µ marzo 1986, n. 64".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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