Legge Ordinaria n. 398 del 16/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1991, n. 295
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo  di
lucro, affiliate alle federazioni  sportive  nazionali  o  agli  enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e  che  nel
periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di
attivita' commerciali proventi per un importo non  superiore  a  lire
100 milioni,  possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta locale  sui  redditi  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2. L'opzione  e'  esercitata  mediante  comunicazione  a
mezzo  lettera  raccomandata  da  inviare   al   competente   ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto  dal  primo  giorno
del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando  non
sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti  che
intraprendono  l'esercizio  di   attivita'   commerciali   esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini  delle
imposte sui redditi e di essa deve  essere  data  comunicazione  agli
uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 
  2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta  hanno  superato  il
limite di lire 100 milioni, cessano  di  applicarsi  le  disposizioni
della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in  cui
il limite e' superato. 
  3.  Entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici  mesi
terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio  del
medesimo  indice  rilevato  con  riferimento  allo   stesso   periodo
dell'anno  precedente.  Con  il  medesimo   decreto   si   stabilisce
l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi  1  e  2
nella stessa misura della variazione  percentuale  del  valore  medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  alle  quali  e'  operato  il  rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35 (come sostituito
          dall'art.  1  del  D.P.R.  n.  24/1979  e   successivamente
          modificato con l'art. 14 del D.P.R. n. 897/1980, con l'art.
          15  del  D.P.R.  n.  793/1981 e con l'art.  5 del D.P.R. n.
          953/1982) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e  disciplina
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale   n.   292   dell'11   novembre   1972,
          supplemento ordinario n. 1:
             "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita').
          -  I  soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
          arte  o  professione  nel  territorio  dello  Stato,  o  vi
          istituiscono   una  stabile  organizzazione,  devono  entro
          trenta giorni farne dichiarazione  all'ufficio  in  duplice
          esemplare  e  in  conformita' ad apposito modello approvato
          con  decreto  del   Ministro   delle   finanze.   L'ufficio
          attribuisce  al contribuente un numero di partita, che deve
          essere  indicato  nelle  dichiarazioni  e  in  ogni   altro
          documento  destinato  all'ufficio, nonche' nelle deleghe di
          cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
          di versamento.
             Dalla  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  devono
          risultare:
              1)  per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo
          e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale  e
          la eventuale ditta;
              2)  per  i  soggetti  diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e  il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
          elementi di cui al n. 1) per almeno una delle  persone  che
          ne hanno la rappresentanza;
              3)   per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile oganizzazione;
              4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il  luogo  o  i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
              5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
             In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al
          precedente  comma  o  di  cessazione   di   attivita',   il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          all'ufficio  in  duplice  esemplare  e  in  conformita'  al
          modello  approvato  con decreto del Ministro delle finanze.
          Se la variazione importa  il  trasferimento  del  domicilio
          fiscale  in  altra  provincia, la dichiarazione deve essere
          contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed  ha
          effetto  dal sessantesimo giorno successivo alla data della
          variazione.
             In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per  la
          presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al precedente
          comma decorre, agli effetti  del  presente  decreto,  dalla
          data   di   ultimazione   delle  operazioni  relative  alla
          liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme  le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione,  registrazione, liquidazione e dichiarazione.
          Nell'ultima  dichiarazione   deve   tenersi   conto   anche
          dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del  n. 5) dell'art. 2, da
          determinare  computando  anche   le   operazioni   indicate
          nell'ultimo  comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
          stato ancora pagato.
             I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa,
          arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
          affari che comporti l'applicazione degli aticoli 32,  33  e
          34,  terzo  comma,  devono indicarlo nella dichiarazione da
          presentare a norma del primo comma e  devono  osservare  la
          disciplina rispettivamente stabilita".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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