Legge Ordinaria n. 399 del 02/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1991, n. 296
Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice  di
procedura  civile,  approvate  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto  del  Ministro
di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze,
nei  casi  di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura
delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

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