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Legge Ordinaria n. 440 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1992, n. 21
Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi.
Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi gia' avuti in regolare concessione nella qualita' di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 19 della legge n. 123/1987 (Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria) e' il seguente: "Art. 19. - 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonche' a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprieta', con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento. 2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalita' di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454. 3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il ricavato della vendita e' portato, a mano a mano che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinato prioritariamente, per le predette finalita', al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni. 5. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici, per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione. 7. Il comma 1 non si applica, altresi', a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale. 8. Non puo' essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facolta' di cui ai commi 1, 2 e 3".
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