Legge Ordinaria n. 67 del 04/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1991, n. 55
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  superamento  degli  esami  di  procuratore  legale consente
l'iscrizione nell'albo dei procuratori  legali  presso  il  tribunale
nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente
ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il  quale
l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.
  2.  I  procuratori  legali  e  gli  avvocati  possono  chiedere  il
trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione  anche
di  un  diverso  distretto  nella  quale intendano fissare la propria
residenza,   purche'   non   si   trovino   sospesi    dall'esercizio
professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per
l'applicazione di una misura di sicurezza.
  3. Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

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