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Legge Ordinaria n. 128 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo  il  terzo
comma e' inserito il seguente: 
  "Competente per territorio per le controversie previste dal  numero
3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si  trova
il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero  del
titolare degli altri rapporti di collaborazione di  cui  al  predetto
numero 3) dell'articolo 409". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
             - Per il testo dell'art. 409  del  codice  di  procedura
          civile si veda in nota all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 413 del codice di
          procedura civile, come modificato dal presente articolo:
             "Art.  413  (Giudice  competente).  -  Le   controversie
          previste  dall'art.  409  sono in primo grado di competenza
          del pretore in funzione di giudice del lavoro.
             Competente  per  territorio  e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione   e'  sorto  il  rapporto  ovvero  si  trova
          l'azienda o una sua dipendenza alla  quale  e'  addetto  il
          lavoratore  o presso la quale egli prestava la sua opera al
          momento della fine del rapporto.
            Competente per territorio per  le  controversie  previste
          dal   n.   3)   dell'art.  409  e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione  si  trova  il  domicilio  dell'agente,  del
          rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
          rapporti  di  collaborazione  di  cui  al  predetto n.   3)
          dell'art. 409.
             Qualora non trovino  applicazione  le  disposizioni  dei
          commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
             Sono  nulle  le clausole derogative della competenza per
          territorio".
             - Si riproduce  altresi'  il  testo  dell'art.  409  del
          medesimo codice di procedura civile:
             "Art.  409  (Controversie  individuali  di lavoro). - Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a:
              1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
          inerenti all'esercizio di una impresa;
              2)  rapporti  di  mezzadria,  di  colonia parziaria, di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto,  nonche'  rapporti  derivanti  da  altri contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie;
              3)  rapporti  di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una   prestazione   di  opera  continuativa  e  coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato;
              4)  rapporti  di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica;
              5)  rapporti  di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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