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Legge Ordinaria n. 145 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Per  la  realizzazione  di  interventi  organici  di  recupero,
salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio
architettonico, archeologico,  artistico  e  storico,  bibliografico,
archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato
in uno o piu' piani  di  attuazione,  e'  autorizzata,  nel  triennio
1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi. 
  2. Il Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali,  sentito  il
Consiglio nazionale per i beni culturali  e  ambientali  adotta,  con
decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il  programma  triennale  di  indirizzo,
finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
    a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio  di  cui
al comma 1; 
    b) recupero, salvaguardia e restauro del  patrimonio  di  cui  al
comma 1; 
    c)  acquisizione  di  beni  mobili  o  immobili  di   particolare
interesse artistico e storico; 
    d)    prosecuzione     dell'attivita'     di     inventariazione,
precatalogazione  e  catalogazione  dei  beni  culturali  nonche'  di
completamento e razionalizzazione del  sistema  informativo  centrale
del Ministero per i beni culturali e ambientali; 
    e) valorizzazione del sistema museale  nazionale,  attraverso  la
realizzazione  di  progetti  sperimentali  relativi  a   modelli   di
gestione, esposizione e fruizione. 
  3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento
complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme  da  assegnare
nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma  2,  in  una  quota
comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al  25
per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento  per  la  lettera
c). 
  4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti  centrali  del
Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai  competenti
uffici  centrali  proposte  di  interventi  organici  attuativi   del
programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi  monumentali,
aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi,  dando
priorita' ai beni  particolarmente  esposti  al  rischio  di  perdita
parziale o totale. 
  5. I progetti che prevedono la collaborazione  dello  Stato,  delle
regioni e degli enti locali sono presentati  dagli  enti  proponenti,
unitamente ad  uno  schema  di  accordo  di  programma,  al  comitato
regionale di cui all'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 1975, n.  805.  I  progetti  che  ottengono  il
parere positivo del comitato regionale  sono  proposti  dagli  organi
periferici o istituti centrali al  competente  ufficio  centrale  del
Ministero per i beni culturali e  ambientali.  Qualora  entro  trenta
giorni dalla presentazione il comitato regionale non  abbia  espresso
alcun parere,  i  progetti  sono  comunque  trasmessi  al  competente
ufficio centrale. 
  6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base  delle
proposte  coordinate  dai  competenti  uffici  centrali,  sentito  il
Consiglio nazionale per i  beni  culturali  ed  ambientali,  approva,
entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto recante il programma triennale di indirizzo  di
cui al comma 2, un piano  di  interventi  organici.  Eventuali  piani
successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che  pre-
cede quello di riferimento. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  35  del  D.P.R.   n.   805/1975
          (Organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  culturali ed
          ambientali) e' il seguente:
             "Art. 35. - In ogni capoluogo di regione e' istituito un
          comitato regionale per i beni culturali composto  dai  capi
          degli  uffici  che costituiscono la conferenza regionale di
          cui  all'art.  32  e  da   un   numero   pari   di   membri
          rappresentanti  della Regione e da questa eletti o nominati
          secondo  propri  provvedimenti.  Il  comitato  elegge   nel
          proprio seno il presidente e un vice presidente.
             Il comitato ha funzioni:
               a)   di   collegamento   informativo   e   conoscitivo
          permanente tra lo Stato e la regione;
               b) di coordinamento delle iniziative e delle attivita'
          esecutive dello Stato e della regione mediante  lo  scambio
          di   informazioni   reciproche,   la  predeterminazione  di
          programmi annuali e pluriennali delle iniziative  comuni  e
          delle  iniziative  dello  Stato, della regione e degli enti
          infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi  o
          soluzioni  di  particolare  impegno, al Consiglio nazionale
          dei beni culturali e ambientali;
               c)  di  promozione  e  di  proposta   di   interventi,
          amministrativi  e  tecnici,  da  parte  dello Stato e della
          regione.
             Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di   cui   al
          precedente  comma  il  comitato assume le opportune intese,
          per quanto concerne le attivita' di competenza dello Stato,
          con il commissario del Governo.
             Il comitato puo' chiamare  a  partecipare  alle  proprie
          riunioni   amministratori   ed   esperti.  Le  funzioni  di
          segreteria  sono  assicurate  dall'ufficio   amministrativo
          avente sede nel capoluogo di regione che sara' indicato con
          decreto del Ministro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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