Legge Ordinaria n. 152 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1992, n. 45
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga.
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1  della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
 
  "Art.1. - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. - 1. I
titoli  di  dottore  agronomo  e  di  dottore  forestale,   al   fine
dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,spettano a
coloro che  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
   2.  Possono  accedere  all'esame di stato per l'abilitazione all'-
esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria".
 
          AVVERTENZA:
 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
 
           -  La legge n. 3/1976 reca l'ordinamento della professione
          di dottore agronomo e di dottore forestale.
 

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