Legge Ordinaria n. 215 del 25/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1992, n. 56
Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                          Principi generali 
 
  1.  La  presente  legge  e'  diretta  a  promuovere   l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunita' per uomini e donne  nell'attivita'
economica e imprenditoriale. 
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare,
dirette a: 
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria  femminile,
   anche in forma cooperativa; 
b) promuovere  la  formazione  imprenditoriale   e   qualificare   la
   professionalita' delle donne imprenditrici; 
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese  a  conduzione  o  a
   prevalente partecipazione femminile; 
d) favorire la qualificazione imprenditoriale  e  la  gestione  delle
   imprese familiari da parte delle donne; 
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o  a  prevalente
   partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei  diversi
   settori produttivi. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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