Legge Ordinaria n. 506 del 24/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1992, n. 305
Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e succes-
sive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi).  -  1.  In  attesa
della  ridefinizione  degli strumenti di intervento per le imprese di
assicurazione in crisi, il commissario straordinario  di  impresa  di
assicurazioni  esercente l'assicurazione della responsabilita' civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-
commerciale   dell'impresa,   qualora   ritenga   che  sussistano  le
condizioni  per  procedere  al  risanamento  della   medesima,   puo'
presentare    al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per
la concessione di un finanziamento da parte  dell'Istituto  nazionale
delle  assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le
vittime della strada'. La richiesta deve essere corredata del  parere
favorevole  del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma
3.
   2.  Il  finanziamento  e'  concesso  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme
parere   dell'ISVAP  e  sentita  la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private di cui agli articoli 76 e  seguenti  del  testo
unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959,  n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle
riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilita' civile  per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
risultante   dall'ultimo  bilancio  dell'impresa  in  amministrazione
straordinaria. Tale limite non puo' in ogni caso superare l'ammontare
dei  risarcimenti   dovuti   dall'impresa   per   sinistri   avvenuti
anteriormente  alla  data  del  decreto  che  dispone la procedura di
amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i
tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere  utilizzato
esclusivamente  per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati
per  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore per i quali e' obbligatoria l'assicurazione.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e
la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni  e  i  tempi
per  la  restituzione  all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,
gestione autonoma  del  'Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
strada',  del  finanziamento  concesso  a norma del medesimo comma 2,
nonche' la misura degli interessi in base a un  tasso  corrispondente
al   tasso   ufficiale   di   sconto,   maggiorato   del  margine  di
intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.
   4. Il finanziamento concesso  a  norma  del  comma  2  costituisce
credito  privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito,
ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito  delle
procedure concorsuali.
   5.  L'applicazione  delle procedure di cui al presente articolo in
nessun caso puo' concorrere a determinare  l'aumento  del  contributo
dovuto al 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'.
   6.  Il  finanziamento  previsto  dal comma 2 deve essere assistito
dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla societa'  anche
a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la
procedura  fissata  all'ultimo  comma  dell'articolo  2795 del codice
civile.
   7.  Qualora  l'amministrazione  straordinaria  abbia  termine   in
conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa
da   parte  di  un  soggetto  diverso  da  quello  o  da  quelli  che
controllavano la societa' al momento dell'adozione del  provvedimento
di  amministrazione  straordinaria,  il  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo', sentiti l'ISVAP e  la  commissione
di cui al comma 2, stabilire modalita' particolari esclusivamente per
quanto  riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a
norma del medesimo comma 2, maggiorato  degli  interessi  di  cui  al
comma 3".
  2.  L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-
bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione
che  si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  prendendo  in  considerazione  i
sinistri avvenuti entro la predetta data.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 576/1982 reca:  "Riforma  della  vigilanza
          sulle assicurazioni".
             -  Si  riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2795
          del codice civile: "Il costituente (il pegno, n.d.r.)  puo'
          chiedere  al  giudice  l'autorizzazione  a vendere la cosa,
          qualora  si  presenti  un'occasione  favorevole.   Con   il
          provvedimento  di  autorizzazione  il  giudice  dispone  le
          condizioni della vendita e il deposito del prezzo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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